Art. 9 
 
 
           Forma e caratteristiche degli aiuti concedibili 
 
  1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono  concessi,  a  partire
dai costi di investimento  ammessi,  nella  forma  della  sovvenzione
diretta, nei limiti dell'intensita' massima  stabilita  dall'art.  48
del regolamento GBER 651/2014. 
  2. L'importo  dell'aiuto  non  puo',  in  ogni  caso,  superare  la
differenza  tra  i   costi   ammessi   e   il   risultato   operativo
dell'investimento. Il risultato operativo  viene  dedotto  dai  costi
ammissibili ex ante ovvero, qualora il risultato  operativo  non  sia
determinabile ex ante, mediante un meccanismo di recupero. 
  3. Ai fini del calcolo dell'intensita' di  aiuto,  tutte  le  cifre
utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 
  4. Gli aiuti erogabili in piu' quote ed i  costi  ammissibili  sono
attualizzati al momento della concessione  dell'aiuto.  Il  tasso  di
interesse da utilizzare ai fini  dell'attualizzazione  e'  costituito
dal tasso di attualizzazione vigente  al  momento  della  concessione
dell'aiuto.