Art. 9 
 
Valutazione di  impatto  sanitario  per  i  progetti  riguardanti  le
  centrali termiche e  altri  impianti  di  combustione  con  potenza
  termica superiore a  300  MW,  nonche'  impianti  di  raffinazione,
  gassificazione e liquefazione 
 
  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1)
dell'allegato II alla presente parte  e  i  progetti  riguardanti  le
centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica
superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato  II,  e'
prevista  la  predisposizione  da  parte  del   proponente   di   una
valutazione di impatto sanitario (VIS),  in  conformita'  alle  linee
guida predisposte dall'Istituto superiore  di  sanita',  da  svolgere
nell'ambito del procedimento di VIA. Per le attivita' di controllo  e
di monitoraggio relative alla valutazione di cui  al  presente  comma
l'autorita' competente si avvale dell'Istituto superiore di  sanita',
che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica». 
  2. Le disposizioni del comma 5-bis  dell'articolo  26  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  introdotto  dal  comma  1  del
presente articolo, si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data
di entrata in vigore della presente legge. 
 
          Note all'art. 9: 
              Si riporta il testo dell'art. 26 del citato  d.lgs.  n.
          152 del 2006, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  26.  Decisione.  -  1.  Salvo  quanto   previsto
          dall'art.   24,   l'autorita'   competente   conclude   con
          provvedimento  espresso  e  motivato  il  procedimento   di
          valutazione  dell'impatto  ambientale  nei   centocinquanta
          giorni successivi alla presentazione  dell'istanza  di  cui
          all'art. 23,  comma  1.  Nei  casi  in  cui  e'  necessario
          procedere  ad  accertamenti  ed  indagini  di   particolare
          complessita', l'autorita' competente,  con  atto  motivato,
          dispone il prolungamento del  procedimento  di  valutazione
          sino ad un massimo di  ulteriori  sessanta  giorni  dandone
          comunicazione al proponente. 
              2. L'inutile decorso dei termini previsti dal  presente
          articolo  ovvero  dall'art.  24,  implica  l'esercizio  del
          potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che
          provvede, su istanza delle amministrazioni  o  delle  parti
          interessate,  entro   sessanta   giorni,   previa   diffida
          all'organo competente ad adempire entro il termine di venti
          giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di  impatto
          ambientale  in  sede   non   statale,   si   applicano   le
          disposizioni di cui al periodo precedente fino  all'entrata
          in vigore di apposite  norme  regionali  e  delle  province
          autonome,  da  adottarsi  nel  rispetto  della   disciplina
          comunitaria vigente in materia e  dei  principi  richiamati
          all'art. 7, comma 7, lettera e) del presente decreto. 
              2-bis.    La     tutela     avverso     il     silenzio
          dell'Amministrazione  e'  disciplinata  dalle  disposizioni
          generali del processo amministrativo. 
              3. L'autorita' competente puo' richiedere al proponente
          entro trenta giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  cui
          all'art. 24, comma 4, in un'unica  soluzione,  integrazioni
          alla documentazione presentata,  con  l'indicazione  di  un
          termine  per  la  risposta  che   non   puo'   superare   i
          quarantacinque  giorni,   prorogabili,   su   istanza   del
          proponente, per  un  massimo  di  ulteriori  quarantacinque
          giorni. L'autorita' competente esprime il provvedimento  di
          valutazione dell'impatto ambientale  entro  novanta  giorni
          dalla presentazione degli elaborati modificati. 
              3-bis.  L'autorita'  competente,  ove  ritenga  che  le
          modifiche apportate siano sostanziali e  rilevanti  per  il
          pubblico, dispone che il proponente  depositi  copia  delle
          stesse ai sensi dell'art. 23, comma 3, e,  contestualmente,
          dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le  modalita'  di
          cui all'art. 24, commi 2 e 3. Entro il termine di  sessanta
          giorni dalla pubblicazione del progetto emendato  ai  sensi
          del  presente  articolo,  chiunque  abbia  interesse   puo'
          prendere visione del progetto  e  del  relativo  studio  di
          impatto ambientale, presentare proprie osservazioni,  anche
          fornendo  nuovi  o   ulteriori   elementi   conoscitivi   e
          valutativi in relazione alle sole modifiche apportate  agli
          elaborati ai sensi del comma 3. In questo caso, l'autorita'
          competente  esprime   il   provvedimento   di   valutazione
          dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza
          del   termine   previsto   per   la   presentazione   delle
          osservazioni. 
              3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle
          richieste   di   integrazioni   da   parte   dell'autorita'
          competente, non presentando  gli  elaborati  modificati,  o
          ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della
          valutazione. 
              4.  Il  provvedimento   di   valutazione   dell'impatto
          ambientale sostituisce o coordina tutte le  autorizzazioni,
          intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e  assensi
          comunque denominati in materia ambientale, necessari per la
          realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto. 
              5. Il  provvedimento  contiene  le  condizioni  per  la
          realizzazione,  esercizio  e  dismissione   dei   progetti,
          nonche' quelle relative ad eventuali  malfunzionamenti.  In
          nessun caso puo' farsi luogo all'inizio  dei  lavori  senza
          che  sia  intervenuto  il  provvedimento   di   valutazione
          dell'impatto ambientale. 
              5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di  cui
          al punto 1)  dell'allegato  II  alla  presente  parte  e  i
          progetti riguardanti le centrali termiche e altri  impianti
          di combustione con potenza termica superiore a 300  MW,  di
          cui al punto 2) del medesimo allegato II,  e'  prevista  la
          predisposizione da parte del proponente di una  valutazione
          di impatto sanitario (VIS), in conformita' alle linee guida
          predisposte dall'Istituto superiore di sanita', da svolgere
          nell'ambito del procedimento di VIA. Per  le  attivita'  di
          controllo e di monitoraggio relative  alla  valutazione  di
          cui al presente  comma  l'autorita'  competente  si  avvale
          dell'Istituto  superiore  di  sanita',  che  opera  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              6. I  progetti  sottoposti  alla  fase  di  valutazione
          devono  essere   realizzati   entro   cinque   anni   dalla
          pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto
          ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto
          il provvedimento puo'  stabilire  un  periodo  piu'  lungo.
          Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza
          del  proponente,   dall'autorita'   che   ha   emanato   il
          provvedimento, la  procedura  di  valutazione  dell'impatto
          ambientale deve essere  reiterata.  I  termini  di  cui  al
          presente  comma  si  applicano  ai   procedimenti   avviati
          successivamente alla data di entrata in vigore del  decreto
          legislativo 16 gennaio 2008, n. 4."