Art. 9 Decorrenza dell'efficacia 1. Fatti salvi i termini espressamente previsti, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso. 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, previa sottoscrizione del verbale di consegna, sono trasferiti le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali di cui all'articolo 4, comma 1. 3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, previa sottoscrizione di apposite convenzioni stipulate in conformita' allo schema tipo approvato in sede di Conferenza unificata il 29 aprile 2009, sono concessi in uso gratuito i locali di cui all'articolo 4, comma 4.