Art. 9 
 
                      Decorrenza dell'efficacia 
 
  1. Fatti salvi i termini espressamente  previsti,  le  disposizioni
del presente decreto hanno effetto dalla data di  entrata  in  vigore
dello stesso. 
  2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, previa  sottoscrizione
del verbale di consegna, sono trasferiti le attrezzature, gli  arredi
ed i beni strumentali di cui all'articolo 4, comma 1. 
  3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, previa  sottoscrizione
di apposite convenzioni stipulate in  conformita'  allo  schema  tipo
approvato in sede di Conferenza unificata il  29  aprile  2009,  sono
concessi in uso gratuito i locali di cui all'articolo 4, comma 4.