Art. 9 
 
       Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 
             del 2013 e inserimento dell'articolo 9-bis 
 
  1. All'articolo 9 del decreto  legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «Al
fine di evitare eventuali  duplicazioni,  la  suddetta  pubblicazione
puo' essere sostituita da un collegamento ipertestuale  alla  sezione
del sito in  cui  sono  presenti  i  relativi  dati,  informazioni  o
documenti,  assicurando  la  qualita'  delle  informazioni   di   cui
all'articolo 6.»; 
  b) il comma 2 e' abrogato. 
  2.  Dopo  l'articolo  9  e'  inserito  il  seguente:  «Art.   9-bis
(Pubblicazione delle banche dati). - 1. Le pubbliche  amministrazioni
titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano  i  dati,
contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di
pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo,  con
i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con  le  modalita'
di raccolta ed elaborazione dei dati. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei  dati  effettivamente
contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i  soggetti  di
cui all'articolo  2-bis  adempiono  agli  obblighi  di  pubblicazione
previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante  la
comunicazione dei dati, delle  informazioni  o  dei  documenti  dagli
stessi detenuti  all'amministrazione  titolare  della  corrispondente
banca dati e con la pubblicazione  sul  proprio  sito  istituzionale,
nella  sezione  "Amministrazione   trasparente",   del   collegamento
ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i  relativi
dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilita' per le
amministrazioni  di  continuare  a  pubblicare  sul  proprio  sito  i
predetti dati purche' identici a quelli comunicati alla banca dati. 
  3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle  banche
dati, dei dati oggetto di comunicazione  ai  sensi  del  comma  2  ed
effettivamente comunicati, la richiesta  di  accesso  civico  di  cui
all'articolo 5 e' presentata al responsabile della prevenzione  della
corruzione e della trasparenza  dell'amministrazione  titolare  della
banca dati. 
  4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti  di  cui
al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo  5  e'
presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.». 
 
          Note all'art. 9: 
              Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato  decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 9. (Accesso alle  informazioni  pubblicate  nei
          siti)  -  1.  Ai  fini  della  piena  accessibilita'  delle
          informazioni  pubblicate,  nella   home   page   dei   siti
          istituzionali e' collocata un'apposita  sezione  denominata
          «Amministrazione  trasparente»,   al   cui   interno   sono
          contenuti i dati, le informazioni e i documenti  pubblicati
          ai sensi  della  normativa  vigente.  Al  fine  di  evitare
          eventuali  duplicazioni,  la  suddetta  pubblicazione  puo'
          essere sostituita  da  un  collegamento  ipertestuale  alla
          sezione del sito in cui  sono  presenti  i  relativi  dati,
          informazioni o documenti,  assicurando  la  qualita'  delle
          informazioni di cui all'articolo 6. Le amministrazioni  non
          possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte  ad
          impedire  ai  motori  di  ricerca  web  di  indicizzare  ed
          effettuare    ricerche    all'interno     della     sezione
          «Amministrazione trasparente». 
              2. (abrogato).».