Art. 9 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni
di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017  e  a
56,1 milioni di euro annui  a  decorrere  dal  2018,  e  alle  minori
entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente  in
51,958 milioni di euro per l'anno 2017 e in 34,050  milioni  di  euro
annui a decorrere dal 2018, si provvede: 
    a) quanto a 90  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2016,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    b) quanto a 258.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2018,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2016, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  delle
finanze effettua il monitoraggio delle minori  entrate  recate  dagli
articoli 5 e 6. Le  eventuali  risorse  corrispondenti  all'eventuale
minore esigenza di copertura delle minori entrate  di  cui  al  primo
periodo, valutata in via strutturale sulla base delle risultanze  del
monitoraggio delle predette minori entrate e quantificata con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono, a decorrere
dall'anno di quantificazione, nel Fondo di cui all'articolo 3. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208: 
              «400: E' istituito un Fondo  presso  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione  di  90
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato
          alla  copertura  finanziaria  di   interventi   legislativi
          recanti misure per il sostegno di persone  con  disabilita'
          grave, prive di sostegno familiare.».