Art. 9 
 
Norme di adeguamento per l'ammissione al  patrocinio  a  spese  dello
  Stato nelle  cause  transfrontaliere  in  materia  di  obbligazioni
  alimentari e sottrazione internazionale di minori 
 
  1.  Per  le  domande  presentate  ai  sensi  del  capo  III   della
Convenzione dell'Aia del 23 novembre  2007,  il  patrocinio  a  spese
dello Stato e'  concesso  conformemente  al  decreto  legislativo  27
maggio 2005, n. 116, fatte salve le disposizioni di maggior favore di
cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione predetta. 
  2. Il patrocinio a spese dello Stato e' riconosciuto per  tutte  le
domande presentate ai sensi della Convenzione  sugli  aspetti  civili
della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma all'Aia
il 25 ottobre 1980, di cui alla legge 15 gennaio 1994, n. 64, tramite
l'autorita' centrale. 
  3. Le domande di ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato
presentate, tramite autorita' centrale, ai  sensi  dell'articolo  56,
paragrafo  1,  lettera  a),  del  regolamento  (CE)   n.   4/2009   e
dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione dell'Aia
del 23 novembre 2007, sono proposte al  consiglio  dell'ordine  degli
avvocati del luogo di esecuzione. 
  4. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutati in  euro  189.200  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   per   il
recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis  della
legge 24 dicembre 2012, n. 234. Ai sensi dell'articolo 17, comma  12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  il  Ministro  della  giustizia
provvede al monitoraggio degli  oneri  di  cui  al  primo  periodo  e
riferisce in merito al Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Nel
caso si verifichino o siano in procinto  di  verificarsi  scostamenti
rispetto alle previsioni  di  cui  al  presente  comma,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro  della  giustizia,
provvede,  con  proprio  decreto,  alla   riduzione,   nella   misura
necessaria alla copertura finanziaria del  maggior  onere  risultante
dall'attivita'   di   monitoraggio,   delle   dotazioni   finanziarie
rimodulabili di parte corrente  di  cui  all'articolo  21,  comma  5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  nell'ambito  del
programma «Giustizia civile  e  penale»  della  missione  «Giustizia»
dello stato di previsione del Ministero della giustizia. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Il  Capo  III  della  Convenzione  dell'Aja  del  23
          novembre 2007 sull'esazione internazionale  di  prestazioni
          alimentari nei confronti di  figli  e  altri  membri  della
          famiglia riguarda la presentazione delle domande tramite le
          autorita' centrali. 
              - Il decreto legislativo n. 116/2005, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 1 luglio 2005, n. 151, reca  "Attuazione
          della direttiva 2003/8/CE  intesa  a  migliorare  l'accesso
          alla   giustizia   nelle   controversie    transfrontaliere
          attraverso la definizione di norme minime  comuni  relative
          al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.". 
              - La legge 15 gennaio 1994,  n.  64,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1994, n. 23,  reca  «Ratifica
          ed esecuzione della convenzione europea sul  riconoscimento
          e l'esecuzione delle decisioni in  materia  di  affidamento
          dei minori e  di  ristabilimento  dell'affidamento,  aperta
          alla firma  a  Lussemburgo  il  20  maggio  1980,  e  della
          convenzione  sugli   aspetti   civili   della   sottrazione
          internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja  il  25
          ottobre  1980;   norme   di   attuazione   delle   predette
          convenzioni,  nonche'  della  convenzione  in  materia   di
          protezione dei minori, aperta  alla  firma  a  L'Aja  il  5
          ottobre 1961, e della convenzione in materia  di  rimpatrio
          dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970.». 
              - Il testo dell'art. 56 del Regolamento (CE) n.  4/2009
          del  Consiglio  del  18   dicembre   2008   relativo   alla
          competenza, alla legge  applicabile,  al  riconoscimento  e
          allesecuzione  delle  decisioni  e  alla  cooperazione   in
          materia  di  obbligazioni  alimentari,   pubblicato   sulla
          Gazzetta Ufficiale della  Comunita'  europea  L  7  del  10
          gennaio 2009, e' il seguente: 
              «Art. 56 (Domande proponibili). - 1. Il  creditore  che
          intende  recuperare  alimenti  in   virtu'   del   presente
          regolamento puo' presentare le seguenti domande: 
                a) riconoscimento o riconoscimento e dichiarazione di
          esecutivita' di una decisione; 
                b) esecuzione di una decisione emessa o  riconosciuta
          nello Stato membro richiesto; 
                c) emanazione di una  decisione  nello  Stato  membro
          richiesto  ove  non  ve  ne  sia  gia'  una,  compreso,  se
          necessario, l'accertamento della filiazione; 
                d) emanazione di una  decisione  nello  Stato  membro
          richiesto ove non siano possibili il  riconoscimento  e  la
          dichiarazione di esecutivita' di una  decisione  emessa  in
          uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto; 
                e) modifica  di  una  decisione  emessa  nello  Stato
          membro richiesto; 
                f) modifica di una  decisione  emessa  in  uno  Stato
          diverso dallo Stato membro richiesto. 
              2. Il debitore nei cui confronti sia stata  emessa  una
          decisione  in  materia  di  obbligazioni  alimentari   puo'
          presentare le seguenti domande: 
                a) riconoscimento di una decisione  che  comporta  la
          sospensione o che  limita  l'esecuzione  di  una  decisione
          precedente nello Stato membro richiesto; 
                b) modifica  di  una  decisione  emessa  nello  Stato
          membro richiesto; 
                c) modifica di una  decisione  emessa  in  uno  Stato
          diverso dallo Stato membro richiesto. 
              3. Per le  domande  ai  sensi  del  presente  articolo,
          l'assistenza  e  la  rappresentanza  di  cui  all'art.  45,
          lettera b),  sono  fornite  dall'autorita'  centrale  dello
          Stato membro richiesto direttamente o  per  il  tramite  di
          autorita' pubbliche o di altri organismi o persone. 
              4.   Salvo   disposizione   contraria   del    presente
          regolamento, le domande di cui ai  paragrafi  1  e  2  sono
          trattate  conformemente  alla  legge  dello  Stato   membro
          richiesto e sono soggette alle norme di competenza in  esso
          applicabili.». 
              - Il testo dell'art. 10, paragrafo 1, lettera a), della
          Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007, cosi' recita: 
              «a) Domande proponibili 
              1. Il creditore  che  intende  recuperare  alimenti  in
          virtu'  della  presente  convenzione  puo'  presentare   le
          seguenti categorie di domande nello Stato richiedente: 
                a)  il   riconoscimento   o   il   riconoscimento   e
          l'esecuzione di una decisione;». 
              - Il testo  dell'art.  41-bis  della  legge  n.  L.  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa  e   delle   politiche   dell'Unione   europea.),
          introdotto dall' art. 28, comma 1, della legge n.  115/2015
          ( Legge europea 2014) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
          agosto 2015, n. 178, cosi' recita: 
              «Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della  normativa
          europea).  -  1.  Al  fine  di  consentire  il   tempestivo
          adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi  imposti
          dalla normativa europea, nei  soli  limiti  occorrenti  per
          l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto  non  sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa  di  10
          milioni di euro per l'anno 2015 e di  50  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2016. 
              2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2016,  destinato  alle   sole   spese
          derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 
              3. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,
          per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
          all'art. 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e,
          quanto a 50 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2016, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2015-2017,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2015,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - L'art.  21,  comma  5,  lettera  b)  della  legge  n.
          196/2009  (Legge  di  contabilita'  e  finanza   pubblica),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2009,  n.
          303, riguarda le spese rimodulabili previste nell'ambito di
          ciascun programma di spesa.