Art. 9 Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali 1. I LEPTA costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attivita' di cui all'articolo 3 che il Sistema nazionale e' tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria. 2. I LEPTA, nell'intento di raggiungere alti livelli di efficienza e di avanguardia a livello nazionale, costituiscono i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi. 3. I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonche' il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Al fine di elevare costantemente verso i massimi standard internazionali i livelli tecnico-scientifici, i LEPTA e il Catalogo nazionale dei servizi sono aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 3, in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale, come emerse dall'annuario dei dati ambientali, redatto dall'ISPRA, e comunque non oltre i cinque anni. 5. Nella pianificazione delle proprie attivita', il Sistema nazionale adotta come obiettivo prioritario il conseguimento dei LEPTA.