Art. 9 
 
 
Sostituzione dell'articolo 59 della legge  costituzionale  n.  1  del
                                1963 
 
  1. L'articolo 59 della  legge  costituzionale  n.  1  del  1963  e'
sostituito dal seguente: «Art. 59.  -  1.  L'ordinamento  degli  enti
locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di  Citta'
metropolitane, quali enti autonomi obbligatori  con  propri  statuti,
poteri e funzioni, secondo i principi fissati  dalla  Costituzione  e
dal presente Statuto».