Art. 9 
 
Promozione, formazione e misure preventive in  materia  di  riduzione
                            degli sprechi 
 
  1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e  multimediale  di
cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo  31
luglio 2005,  n.  177,  garantisce  che,  nell'ambito  delle  ore  di
trasmissione destinate all'informazione, ai sensi del citato articolo
45, comma 2, lettera b), un adeguato numero delle  medesime  ore  sia
finalizzato alla promozione di comportamenti  e  di  misure  volti  a
ridurre gli sprechi alimentari, energetici e di altro genere. 
  2.  Al  fine  di  promuovere  modelli  di  consumo  e  di  acquisto
improntati a criteri di solidarieta' e di sostenibilita'  nonche'  di
incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza,
il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di
concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali,  della
salute e dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
promuove campagne nazionali di comunicazione  dei  dati  raccolti  in
tema di recupero alimentare e di riduzione degli  sprechi,  anche  al
fine  di  sensibilizzare  l'opinione  pubblica  e  le  imprese  sulle
conseguenze  negative  degli  sprechi  alimentari,  con   particolare
attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente  e
sul consumo di risorse  naturali  e  alle  possibili  misure  per  il
contrasto degli sprechi medesimi. 
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare,  di  concerto  con  il  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e con  il  Ministero  della  salute,  promuove
campagne informative al fine  di  incentivare  la  prevenzione  della
produzione di rifiuti alimentari,  anche  con  specifico  riguardo  a
pratiche virtuose nelle attivita' della ristorazione  che  consentano
ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo. 
  4.  Per  ridurre  gli  sprechi   alimentari   nel   settore   della
ristorazione, concorrendo altresi' al raggiungimento degli  obiettivi
del Programma  nazionale  di  prevenzione  dei  rifiuti,  le  regioni
possono  stipulare  accordi  o  protocolli  d'intesa  per  promuovere
comportamenti responsabili e pratiche virtuose  volti  a  ridurre  lo
spreco di cibo e per  dotare  gli  operatori  della  ristorazione  di
contenitori  riutilizzabili,  realizzati  in  materiale  riciclabile,
idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi  di  cibo.
Tali iniziative possono essere promosse nel sito internet dei  comuni
interessati. 
  5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
di concerto con il Ministero della salute, sentiti i Ministeri  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare,  promuove,  presso  le  istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati all'educazione  a
una sana alimentazione e a una produzione alimentare  ecosostenibile,
nonche' alla sensibilizzazione contro  lo  spreco  degli  alimenti  e
sugli  squilibri  esistenti  a  livello  nazionale  e  internazionale
nell'accesso al cibo. 
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5  del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  alle
attivita' ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo dell'art.  45  del  decreto  legislativo  31
          luglio 2005, n. 177  (Testo  unico  dei  servizi  di  media
          audiovisivi e radiofonici), e' il seguente: 
              "Art. 45 
              (Definizione  dei   compiti   del   servizio   pubblico
          radiofonico, televisivo e multimediale) 
              1.  Il  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo  e
          multimediale e' affidato per concessione a una societa' per
          azioni, che, nel rispetto dei principi di cui  all'art.  7,
          lo svolge sulla base di un contratto nazionale di  servizio
          stipulato con il Ministero, previa delibera  del  Consiglio
          dei ministri, e di contratti di servizio regionali  e,  per
          le province autonome di Trento e di  Bolzano,  provinciali,
          con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della
          societa' concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni
          cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla
          RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di  gestore  del
          servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. 
              2.  Il  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo  e
          multimediale, ai  sensi  dell'art.  7,  comma  4,  comunque
          garantisce: 
                a) la diffusione di tutte le trasmissioni  televisive
          e  radiofoniche  di  pubblico   servizio   della   societa'
          concessionaria  con  copertura  integrale  del   territorio
          nazionale, per quanto consentito dallo stato della  scienza
          e della tecnica; 
                b)  un  numero  adeguato  di  ore   di   trasmissioni
          televisive   e   radiofoniche   dedicate    all'educazione,
          all'informazione,   alla   formazione,   alla    promozione
          culturale, con  particolare  riguardo  alla  valorizzazione
          delle opere teatrali, cinematografiche,  televisive,  anche
          in  lingua  originale,  e  musicali  riconosciute  di  alto
          livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di
          ore  e'  definito   ogni   tre   anni   con   deliberazione
          dell'Autorita'; dal computo di tali  ore  sono  escluse  le
          trasmissioni di intrattenimento per i minori; 
                c) la  diffusione  delle  trasmissioni  di  cui  alla
          lettera b),  in  modo  proporzionato,  in  tutte  le  fasce
          orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti  i  programmi
          televisivi e radiofonici; 
                d)  l'accesso  alla  programmazione,  nei  limiti   e
          secondo le modalita' indicati dalla legge,  in  favore  dei
          partiti e dei  gruppi  rappresentati  in  Parlamento  e  in
          assemblee  e  consigli  regionali,   delle   organizzazioni
          associative   delle   autonomie   locali,   dei   sindacati
          nazionali,  delle  confessioni  religiose,  dei   movimenti
          politici,  degli  enti  e  delle  associazioni  politici  e
          culturali,  delle  associazioni  nazionali  del   movimento
          cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni
          di promozione sociale iscritte  nei  registri  nazionale  e
          regionali, dei gruppi etnici e linguistici  e  degli  altri
          gruppi di  rilevante  interesse  sociale  che  ne  facciano
          richiesta; 
                e) la produzione, la distribuzione e la  trasmissione
          di programmi radiotelevisivi all'estero,  finalizzati  alla
          conoscenza  e  alla  valorizzazione  della  lingua,   della
          cultura e dell'impresa italiane attraverso  l'utilizzazione
          dei programmi e  la  diffusione  delle  piu'  significative
          produzioni del panorama audiovisivo nazionale; 
                f) la effettuazione di  trasmissioni  radiofoniche  e
          televisive in lingua tedesca  e  ladina  per  la  provincia
          autonoma di Bolzano, in  lingua  ladina  per  la  provincia
          autonoma di Trento,  in  lingua  francese  per  la  regione
          autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per  la  regione
          autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
                g) la trasmissione gratuita dei messaggi di  utilita'
          sociale ovvero di interesse pubblico  che  siano  richiesti
          dalla  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   e   la
          trasmissione  di  adeguate  informazioni  sulla  viabilita'
          delle strade e delle autostrade italiane; 
                h)  la  trasmissione,  in   orari   appropriati,   di
          contenuti destinati specificamente ai minori,  che  tengano
          conto delle  esigenze  e  della  sensibilita'  della  prima
          infanzia e dell'eta' evolutiva; 
                i) la conservazione degli archivi storici radiofonici
          e  televisivi,  garantendo  l'accesso  del  pubblico   agli
          stessi; 
                l) la destinazione di una quota non inferiore  al  15
          per cento dei ricavi complessivi annui alla  produzione  di
          opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori
          indipendenti; tale quota trova applicazione a  partire  dal
          contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004; 
                m) la realizzazione nei termini previsti dalla  legge
          3  maggio  2004,  n.  112,  delle  infrastrutture  per   la
          trasmissione  radiotelevisiva  su  frequenze  terrestri  in
          tecnica digitale; 
                n) la realizzazione di servizi  interattivi  digitali
          di pubblica utilita'; 
                o)   il   rispetto   dei   limiti   di   affollamento
          pubblicitario previsti dall'art. 38; 
                p) l'informazione  pubblica  a  livello  nazionale  e
          quella  a  livello  regionale  attraverso  la  presenza  in
          ciascuna regione e provincia autonoma di proprie  redazioni
          e  strutture  adeguate  alle  specifiche  produzioni,   nel
          rispetto di quanto previsto alla lettera f); 
                q)  l'adozione  di  idonee  misure  di  tutela  delle
          persone portatrici di  handicap  sensoriali  in  attuazione
          dell'art. 32, comma 6; 
                r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di
          produzione decentrati, in particolare per le  finalita'  di
          cui alla lettera b) e per le esigenze di  promozione  delle
          culture e degli strumenti linguistici locali; 
                s) la realizzazione di attivita'  di  insegnamento  a
          distanza. 
              3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma
          2, lettera f), mantengono la loro autonomia  finanziaria  e
          contabile in relazione all'adempimento  degli  obblighi  di
          pubblico servizio affidati alle stesse e fungono  anche  da
          centro  di  produzione  decentrato  per  le   esigenze   di
          promozione delle  culture  e  degli  strumenti  linguistici
          locali. 
              3-bis. Con la convenzione  stipulata  tra  la  societa'
          concessionaria e la  provincia  autonoma  di  Bolzano  sono
          individuati  i  diritti  e  gli   obblighi   relativi,   in
          particolare  i  tempi  e  gli  orari   delle   trasmissioni
          radiofoniche e televisive. Per garantire la  trasparenza  e
          la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico
          provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua
          tedesca e ladina sono rappresentati in apposito  centro  di
          costo del bilancio  della  societa'  concessionaria  e  gli
          oneri relativi sono assunti  dalla  provincia  autonoma  di
          Bolzano nell'ambito  delle  risorse  individuate  ai  sensi
          dell'art. 79, comma 1, lettera c), del testo unico  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
          n. 670,  nell'importo  non  superiore  ad  euro  10.313.000
          annui.  Gli  eventuali  ulteriori  oneri  derivanti   dalla
          predetta  convenzione  rimangono  esclusivamente  a  carico
          della provincia autonoma di Bolzano. 
              3-ter. L'importo di euro 10.313.000  di  cui  al  comma
          3-bis e'  incrementato  di  ulteriori  euro  5.000.000  per
          l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno
          2016.  Al  relativo  onere  si  provvede,  quanto  a   euro
          5.000.000  per   l'anno   2015,   mediante   corrispondente
          versamento di pari importo all'entrata del  bilancio  dello
          Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul  proprio
          bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016,
          mediante corrispondente riduzione del Fondo per  interventi
          strutturali di politica  economica,  di  cui  all'art.  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 annui a  decorrere
          dall'anno 2017,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
              4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorita' e
          dal Ministro delle comunicazioni prima di  ciascun  rinnovo
          quinquennale del  contratto  nazionale  di  servizio,  sono
          fissate  le  linee-guida  sul  contenuto  degli   ulteriori
          obblighi del servizio pubblico  radiofonico,  televisivo  e
          multimediale,  definite  in  relazione  allo  sviluppo  dei
          mercati, al progresso tecnologico e  alle  mutate  esigenze
          culturali, nazionali e locali. 
              4-bis. Con deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
          sono  definiti  gli  indirizzi  ai  fini  dell'intesa   con
          l'Autorita', di cui al comma 4. 
              5. Alla societa' cui e' affidato  mediante  concessione
          il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
          e' consentito lo  svolgimento,  direttamente  o  attraverso
          societa' collegate, di attivita' commerciali ed editoriali,
          connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonche'
          di altre attivita' correlate, purche' esse non risultino di
          pregiudizio al migliore svolgimento  dei  pubblici  servizi
          concessi   e   concorrano   alla    equilibrata    gestione
          aziendale.".