Art. 9 Disposizioni per l'efficienza della giustizia amministrativa 1. Per assicurare la funzionalita' del Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione della giustizia amministrativa, nonche' per l'attuazione del programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, in vista dell'avvio del processo amministrativo telematico previsto per il 1° gennaio 2017, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali e' rideterminata con la Tabella A allegata al presente decreto e secondo i posti di funzione dirigenziali, cosi' come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2005. 2. La copertura e' assicurata mediante autorizzazione di una procedura di assunzioni straordinarie di 53 unita' di personale, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, da inquadrare rispettivamente, tre, come dirigenti tecnici, nell'Area I Dirigenziale, trenta nella III Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di funzionario informatico, venti nella II Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di assistente informatico. 3. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo della Giustizia amministrativa di cui alla Tabella A allegata al presente decreto, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonche' alla individuazione di nuovi profili anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri. 4. Le procedure di cui al comma 2 sono disposte in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e successive modificazioni, nonche' in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. 5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione delle spese di personale a cui si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 6.