(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 9)
 
                               Art. 9 
 
                 (sezioni giurisdizionali regionali) 
 
 
  1. Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni
giurisdizionali regionali, con sede nel  capoluogo  di  regione,  con
competenza   estesa   al   territorio   regionale.   Nella    regione
Trentino-Alto Adige sono organi di giurisdizione contabile  di  primo
grado la sezione giurisdizionale con sede  in  Trento  e  la  sezione
giurisdizionale  con  sede  in  Bolzano,  con  competenza  estesa  al
rispettivo territorio provinciale. 
 
 
  2.   Le   sezioni   giurisdizionali   regionali   e   le    sezioni
giurisdizionali di Trento e di Bolzano decidono con  l'intervento  di
tre  magistrati,  compreso  il  presidente.  In  caso  di  assenza  o
impedimento del presidente, il collegio e' presieduto dal  magistrato
con  maggiore  anzianita'  nel   ruolo.   In   materia   di   ricorsi
pensionistici e negli altri casi espressamente previsti, la Corte dei
conti,  in  primo  grado,  giudica   in   composizione   monocratica,
attraverso  un  magistrato  assegnato  alla  sezione  giurisdizionale
regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico. 
 
 
  3. Le sezioni  giurisdizionali  di  Trento  e  di  Bolzano  restano
disciplinate  dallo  statuto  speciale  e  dalle  relative  norme  di
attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di  tutela
delle minoranze linguistiche.