(Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile-art. 9)
 
                               Art. 9 
 
                      (Calendario del processo) 
 
 
  1. Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite
le  parti  e  tenuto  conto  della  natura,  dell'urgenza   e   della
complessita' della  causa,  fissa  il  calendario  del  processo  con
l'indicazione  delle  udienze  successive  e  degli  incombenti   che
verranno espletati. I termini fissati nel calendario  possono  essere
prorogati,  anche   d'ufficio,   quando   sussistono   gravi   motivi
sopravvenuti. La proroga deve  essere  richiesta  dalle  parti  prima
della scadenza dei termini.