Art. 9 Gestione delle partecipazioni pubbliche 1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale. 2. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni. 3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato. 4. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente. 5. La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1. 6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l'invalidita' delle deliberazioni degli organi della societa' partecipata, ferma restando la possibilita' che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato. 7. Qualora lo statuto della societa' partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facolta' del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o piu' componenti di organi interni della societa', i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della societa', della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile. 8. Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidita' dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidita' dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della societa'. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle societa' quotate. 10. Resta fermo quanto disposto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 2400 e 2449 del citato Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del Codice civile»: «2400. Nomina e cessazione dall'ufficio I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio e' stato ricostituito. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa [c.c. 2409]. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato. La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori [c.c. 2194], nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre societa'.» «2449. Societa' con partecipazione dello Stato o di enti pubblici Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una societa' per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto puo' ad essi conferire la facolta' di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Alle societa' che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell'art. 2346. Il consiglio di amministrazione puo' altresi' proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine e' in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti.». - Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2012, n. 63.