Art. 9 
 
                      Modifiche all'articolo 8 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto  legislativo  n.  82  del
2005 e' sostituito dal seguente:  «Lo  Stato  e  i  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, promuovono iniziative volte  a  favorire  la
diffusione della cultura digitale tra  i  cittadini  con  particolare
riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al
fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e
l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche  amministrazioni  con
azioni specifiche e concrete, avvalendosi  di  un  insieme  di  mezzi
diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo.». 
  2. Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
  «Art. 8-bis. (Connettivita'  alla  rete  Internet  negli  uffici  e
luoghi pubblici). - 1. I soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,
favoriscono, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea,
la disponibilita' di connettivita'  alla  rete  Internet  presso  gli
uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare  nei  settori
scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo  che
la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia  messa  a
disposizione degli utenti attraverso  un  sistema  di  autenticazione
tramite SPID, carta d'identita' elettronica  o  carta  nazionale  dei
servizi, ovvero  che  rispetti  gli  standard  di  sicurezza  fissati
dall'Agid. 
  2.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,   mettono   a
disposizione degli utenti connettivita' a banda larga  per  l'accesso
alla rete Internet nei  limiti  della  banda  disponibile  e  con  le
modalita' determinate dall'AgID.». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini 
              1. Lo Stato e i soggetti di cui all'articolo  2,  comma
          2, promuovono iniziative volte  a  favorire  la  diffusione
          della cultura digitale  tra  i  cittadini  con  particolare
          riguardo alle categorie a rischio di esclusione,  anche  al
          fine di favorire lo sviluppo di competenze  di  informatica
          giuridica e l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche
          amministrazioni   con   azioni   specifiche   e   concrete,
          avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra i  quali  il
          servizio radiotelevisivo.»