Art. 9 Interventi di immediata esecuzione 1. Al fine di favorire il rientro nelle unita' immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113, del 17 maggio 2011 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalita' tra il sisma e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilita' degli edifici e delle strutture. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.