Art. 9 Tutela delle minoranze linguistiche 1. Nell'attuazione della presente legge, la Repubblica assicura la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche, secondo quanto stabilito dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482. 2. Al fine di promuovere la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva europea e straniera in Italia e di impedire la formazione di fenomeni distorsivi della concorrenza, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalita' europea e straniera i cui diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse in un territorio in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, possono essere ivi distribuite e trasmesse in lingua originale contestualmente alla prima uscita in sala delle opere nel Paese di produzione e, in ogni caso, anche antecedentemente alla loro prima uscita in sala in lingua italiana.
Note all'art. 9: Per il testo dell'articolo 2 della citata legge 15 dicembre 1999, n. 482, si veda nella nota all'art. 5.