Art. 9 
 
 
                       Planimetria dei locali 
 
  1. Ai  fini  della  presente  legge  si  intendono  per  cantine  o
stabilimenti enologici i locali e le  relative  pertinenze  destinati
alla  produzione  o  alla  detenzione  dei   prodotti   del   settore
vitivinicolo, definiti dalla vigente normativa  dell'Unione  europea,
nonche' dei prodotti vitivinicoli aromatizzati,  ad  eccezione  delle
distillerie,  degli  acetifici  e  degli  stabilimenti  in  cui  tali
prodotti sono detenuti per essere utilizzati come  ingredienti  nella
preparazione di altri prodotti alimentari  e  dei  depositi  di  soli
prodotti confezionati non annessi ne' intercomunicanti con cantine  o
stabilimenti enologici, anche attraverso  cortili,  a  qualunque  uso
destinati. 
  2. I titolari di cantine  o  stabilimenti  enologici  di  capacita'
complessiva superiore  a  100  ettolitri,  esentati  dall'obbligo  di
presentare la planimetria dei locali all'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli, trasmettono all'ufficio  territoriale  la  planimetria  dei
locali dello stabilimento e delle relative  pertinenze,  nella  quale
deve  essere  specificata  l'ubicazione  dei  singoli  recipienti  di
capacita' superiore a 10 ettolitri. 
  3. La planimetria e' corredata di una legenda riportante, per  ogni
recipiente  di  capacita'  superiore  a  10  ettolitri,   il   codice
alfanumerico identificativo e la capacita'. 
  4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione degli
uffici territoriali le planimetrie presentate dai soggetti  obbligati
nonche' le successive variazioni, anche con modalita' telematiche. 
  5.  Qualsiasi  successiva  variazione  riguardante   la   capacita'
complessiva dichiarata ai sensi del comma 2, come  l'installazione  o
l'eliminazione di vasi vinari  o  cambi  di  destinazione  d'uso,  e'
comunicata all'ufficio territoriale. 
  6.  Lo  spostamento  dei  recipienti   nell'ambito   dello   stesso
fabbricato e' sempre consentito senza obbligo di comunicazione.