Art. 9 
 
           Proroga di termini in materia di infrastrutture 
                             e trasporti 
 
  1. All'articolo  49  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
  b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2016» sono sostituite  dalle
seguenti: «dal 2012 al 2017». 
  2.  L'entrata  in   vigore   del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 e' prorogata al
31 dicembre 2017. Conseguentemente, le  autorizzazioni  all'esercizio
di attivita' di formazione e concessione  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di salvamento acquatico, rilasciate entro  il  31  dicembre
2011, sono prorogate al 31 dicembre 2017. 
  (( 2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti:
«31 gennaio 2018». I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi
automobilistici regionali di  competenza  statale  si  adeguano  alle
previsioni del presente comma entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
dandone  comunicazione  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti. Il Ministero effettua le verifiche  entro  novanta  giorni
dalla comunicazione anzidetta e,  in  caso  di  mancato  adeguamento,
dichiara la decadenza delle autorizzazioni. A tal fine,  al  comma  3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  285,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nell'ambito dei  servizi
di linea interregionale di competenza statale per riunione di imprese
ai fini del presente comma si intende il raggruppamento  verticale  o
orizzontale;   per   raggruppamento   verticale   si    intende    un
raggruppamento di operatori economici il  cui  mandatario  esegue  le
attivita' principali  di  trasporto  di  passeggeri  su  strada  e  i
mandanti  quelle  indicate  come   secondarie;   per   raggruppamento
orizzontale  si  intende  un  raggruppamento  in  cui  gli  operatori
economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli  accertamenti
sulla sussistenza delle condizioni di  sicurezza  e  regolarita'  dei
servizi  ai  sensi   del   comma   2,   lettera   g),   relativamente
all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non  sia
accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza». )) 
  3. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  le
parole: «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2017». (( Conseguentemente,  la  sospensione  dell'efficacia
disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017. )) 
  4.  All'articolo  216,  comma  11,  terzo  periodo,   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino  al  31  dicembre
2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di  entrata  in
vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4». 
  5. Il termine di cui all'articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno
1974, n. 298, e' prorogato, limitatamente all'anno  2017,  al  ((  31
marzo 2017 )). 
  6. Fermo restando il divieto di cui  all'articolo  19  del  decreto
legislativo (( 15 giugno 2015, n. 81 )),  in  attesa  dell'emanazione
dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori  di
volo, la facolta' dell'Ente nazionale per l'aviazione  civile  (ENAC)
di  assumere,  in   via   transitoria,   non   oltre   venti   piloti
professionisti prevista dall'articolo 34, comma 7, del  decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2012, n. 221, e' prorogata al 31 dicembre 2018. 
  7. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 6,
pari a 2,015 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2017  e  2018,
l'ENAC  provvede  con  risorse  proprie.   Alla   compensazione   dei
conseguenti effetti finanziari in  termini  di  indebitamento  netto,
pari a 1,0075 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189 e successive modificazioni. 
  8. E' prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di cui  all'articolo
1, comma 807, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  qualora  il
procedimento di progettazione e realizzazione delle opere  sia  stato
avviato in vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  e
che al 31 dicembre  2016  abbia  conseguito  l'adozione  di  variante
urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di VAS o VIA.
Conseguentemente, in relazione a quanto previsto dal presente  comma,
i termini di cui al primo e al secondo periodo dall'articolo 1, comma
808, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  sono  rispettivamente
prorogati al 30 giugno 2017 e al semestre 1° luglio-31 dicembre 2017. 
  presente 9. All'articolo 12, comma 7, del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e successive modificazioni,  le  parole:  «31  dicembre
2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
  9-bis. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo  44-ter,  comma
4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la gestione  operante  sulla
contabilita'  speciale  n.  5440  e'  mantenuta  in  esercizio   alle
condizioni previste dall'ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 56 dell'8  marzo  2013,  fino  al  completamento
degli interventi ricompresi nel contratto istituzionale  di  sviluppo
per la realizzazione dell'itinerario  Sassari-Olbia  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2020. 
  9-ter. Nelle more della  formalizzazione  del  nuovo  contratto  di
programma-parte servizi 2016-2021 tra lo  Stato  e  Rete  ferroviaria
italiana (RFI) Spa, esaminato con parere favorevole  dal  CIPE  nella
seduta del 10 agosto  2016,  al  fine  di  garantire  continuita'  ai
programmi di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria  nazionale,
il  vigente  contratto  di  programma-parte  servizi   2012-2014   e'
prorogato, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo  necessario
al completamento dell'iter di approvazione previsto  dall'articolo  1
della legge 14 luglio 1993, n. 238, e comunque entro e non  oltre  il
30 settembre 2017. Resta salvo  quanto  stabilito  dall'articolo  10,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
  9-quater. Al fine di migliorare  e  incrementare  la  capacita'  di
progettazione  e  realizzazione  degli   investimenti,   nonche'   di
contenerne i costi di realizzazione, al Gruppo Anas non si  applicano
per il triennio 2017-2019 le norme di contenimento  della  spesa  per
incarichi di  studio  e  consulenza  e  per  formazione  strettamente
riferiti alle attivita' tecniche  di  progettazione,  monitoraggio  e
controllo tecnico-economico sugli interventi stradali. 
  9-quinquies. Per le medesime attivita' di cui  al  comma  9-quater,
nonche' per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in
sicurezza della rete stradale di propria competenza, al  Gruppo  Anas
non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme inerenti  vincoli
e limiti assunzionali con riferimento  a  diplomati  e  laureati  per
posizioni   tecniche   e   ingegneristiche   nonche'   a    personale
tecnico-operativo. 
  9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-quater e 9-quinquies si
applicano nei limiti delle  disponibilita'  della  Societa'  e  resta
comunque fermo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato  di
cui all'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
calcolato ai sensi dell'articolo 6, comma 11,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. 
  9-septies. Per esigenze urgenti  ed  indifferibili  e  al  fine  di
garantire la sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno
e' assegnato, a titolo di anticipazione,  alla  provincia  stessa  un
contributo  di  euro  5  milioni  a  valere  sulle  risorse  di   cui
all'articolo 1, comma 868, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208.
L'Anas e' autorizzata a trasferire le suddette risorse alla provincia
di Belluno. 
  9-octies. All'articolo 1, comma 56, della legge 28  dicembre  2015,
n. 208, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2017». 
  9-novies. Agli oneri derivanti dal comma 9-octies, valutati in 15,9
milioni di euro per l'anno 2018 e in 9,1 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2019 al  2027,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
  9-decies.  Il  Fondo  per  interventi   strutturali   di   politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 6,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2028. 
  9-undecies. Agli oneri di cui al comma 9-decies, pari a 6,8 milioni
di euro per l'anno 2028, si provvede mediante utilizzo delle maggiori
entrate derivanti, nel medesimo anno 2028, dal comma 9-octies. 
  9-duodecies. Il termine di durata  in  carica  dei  componenti  del
Comitato  centrale  per  l'Albo  nazionale  degli   autotrasportatori
fissato dall'articolo 1, comma 2,  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti  9  aprile  2014,  n.  140,  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre  2005,
n. 284, e' prorogato di un anno. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 49
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per
          la crescita  del  Paese),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  come  modificati  dalla
          presente legge: 
              "Art. 49 Commissario ad acta 
              1. Il commissario «ad  acta»  di  cui  all'articolo  86
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con  decreto
          del Ministro delle attivita' produttive 21  febbraio  2003,
          cessa alla data del 31 dicembre 2017. 
              2. Entro la medesima data  del  31  dicembre  2017,  il
          commissario «ad acta», previa ricognizione delle  pendenze,
          provvede alla consegna  di  tutti  i  beni,  trattazioni  e
          rapporti in capo alle Amministrazioni individuate,  secondo
          le ordinarie competenze, con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti di concerto con il  Ministro
          dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri la
          relazione conclusiva dell'attivita' svolta. 
              3.  L'onere  per  il  compenso  a  saldo   e   per   il
          funzionamento della struttura di supporto  del  Commissario
          ad acta, nel limite di euro 100.000 per ciascuno degli anni
          dal  2012  al  2017,  grava  sulle   disponibilita'   della
          contabilita' speciale 3250,  intestata  al  commissario  ad
          acta, provenienti dalla contabilita' speciale 1728  di  cui
          all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,  n.
          289.". 
              Il decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  29  luglio  2016,  n.  206,  reca:  "Regolamento
          recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati
          alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in  acque
          marittime, acque interne e  piscine  e  al  rilascio  delle
          abilitazioni  all'esercizio  dell'attivita'  di  assistente
          bagnante.",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          novembre 2016, n. 269. 
              Si riporta il testo del comma 615 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  232  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.1 
              615. Con apposito decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
          economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, e' approvato entro il 30 giugno 2017  il  Piano
          strategico  nazionale  della  mobilita'  sostenibile.   Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  da  emanare
          entro il 31 gennaio 2018, sono disciplinati gli  interventi
          di cui al comma 613, ultimo periodo,  in  coerenza  con  il
          Piano strategico nazionale.". 
              Si riporta il testo del comma  3  dell'articolo  3  del
          decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 (Riordino  dei
          servizi  automobilistici   interregionali   di   competenza
          statale) come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3 Accesso al mercato 
              Omissis 
              3.Nel caso di esercizio richiesto da  una  riunione  di
          imprese, le condizioni di cui  al  comma  2,  ad  eccezione
          delle lettere e), f), g) e m), si intendono  riferite  alle
          singole imprese facenti parte della riunione di imprese. Le
          condizioni previste alle lettere e), f) e g) del comma 2 si
          intendono riferite alla riunione  di  imprese.  Nell'ambito
          dei servizi di linea interregionale di  competenza  statale
          per riunione di imprese  ai  fini  del  presente  comma  si
          intende il  raggruppamento  verticale  o  orizzontale;  per
          raggruppamento verticale si intende  un  raggruppamento  di
          operatori economici il cui mandatario esegue  le  attivita'
          principali  di  trasporto  di  passeggeri  su  strada  e  i
          mandanti   quelle    indicate    come    secondarie;    per
          raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento  in
          cui gli operatori economici eseguono il  medesimo  tipo  di
          prestazione.  Gli  accertamenti  sulla  sussistenza   delle
          condizioni di sicurezza e regolarita' dei servizi ai  sensi
          del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle
          aree di fermata, sono validi fin quando non  sia  accertato
          il venir meno delle condizioni di sicurezza.". 
              Si riporta il testo del comma  3  dell'articolo  2  del
          decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40  (Disposizioni  urgenti
          tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
          fiscali internazionali e nazionali  operate,  tra  l'altro,
          nella forma dei cosiddetti  «caroselli»  e  «cartiere»,  di
          potenziamento   e   razionalizzazione   della   riscossione
          tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
          di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento  di
          un  Fondo  per  incentivi  e  sostegno  della  domanda   in
          particolari settori), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2010, n. 73, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art.  2  Disposizioni  in  materia  di   potenziamento
          dell'amministrazione  finanziaria   ed   effettivita'   del
          recupero di imposte italiane all'estero  e  di  adeguamento
          comunitario 
              Omissis 
              3.Ai   fini   della   rideterminazione   dei   principi
          fondamentali della disciplina di cui alla legge 15  gennaio
          1992, n. 21, secondo quanto previsto  dall'articolo  7-bis,
          comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n.  33,  ed  allo  scopo  di  assicurare   omogeneita'   di
          applicazione di tale disciplina in  ambito  nazionale,  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
          previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro  e
          non  oltre  il  31  dicembre  2017,  urgenti   disposizioni
          attuative, tese ad impedire pratiche di  esercizio  abusivo
          del servizio  di  taxi  e  del  servizio  di  noleggio  con
          conducente  o,  comunque,  non  rispondenti   ai   principi
          ordinamentali che regolano  la  materia.  Con  il  suddetto
          decreto sono, altresi', definiti gli indirizzi generali per
          l'attivita' di programmazione  e  di  pianificazione  delle
          regioni, ai fini del rilascio, da  parte  dei  Comuni,  dei
          titoli autorizzativi.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          7-bis del decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5  (Misure
          urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,
          nonche' disposizioni in materia di  produzione  lattiera  e
          rateizzazione del debito  nel  settore  lattiero-caseario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33: 
              "Art. 7-bis Sospensione dell'efficacia di  disposizioni
          in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non
          di linea 
              1.Nelle  more  della  ridefinizione  della   disciplina
          dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in  materia  di
          trasporto di persone mediante autoservizi non di linea,  da
          effettuare nel rispetto  delle  competenze  attribuite  dal
          quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni  e  agli
          enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma  1-quater,
          del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2009,  n.  14,  e'
          sospesa fino al 31 marzo 2010.". 
              Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 216  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle
          direttive    2014/23/UE,    2014/24/UE     e     2014/25/UE
          sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli
          appalti pubblici e sulle  procedure  d'appalto  degli  enti
          erogatori  nei  settori   dell'acqua,   dell'energia,   dei
          trasporti e dei servizi postali, nonche'  per  il  riordino
          della disciplina vigente in materia di  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e  forniture),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              Art. 216 Disposizioni transitorie e di coordinamento 
              Omissis 
              11.  Fino  alla  data  indicata  nel  decreto  di   cui
          all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche
          essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
          italiana, serie speciale relativa ai contratti.  Fino  alla
          medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta
          ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono  rimborsate
          alla  stazione  appaltante  dall'aggiudicatario  entro   il
          termine  di  sessanta  giorni  dall'aggiudicazione  e   gli
          effetti giuridici di cui al comma 5, del citato articolo 73
          continuano a decorrere dalla pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto
          di cui all'articolo 73, comma 4,  si  applica  altresi'  il
          regime  di  cui  all'articolo  66,  comma  7,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel  testo  applicabile
          fino alla predetta data,  ai  sensi  dell'articolo  26  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  come  modificato
          dall'articolo 7, comma 7,  del  decreto-legge  30  dicembre
          2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
          febbraio 2016, n. 21.". 
              Si riporta il testo del quarto comma  dell'articolo  63
          della legge 6 giugno 1974, n.  298  (Istituzione  dell'albo
          nazionale degli autotrasportatori  di  cose  per  conto  di
          terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione
          di un sistema di tariffe a  forcella  per  i  trasporti  di
          merci su strada): 
              "Art. 63 Contributo per l'iscrizione all'albo 
              Omissis 
              Il pagamento del  contributo  si  esegue  entro  il  31
          dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  cui   esso   si
          riferisce.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  19  del
          decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  (Disciplina
          organica  dei  contratti  di  lavoro  e   revisione   della
          normativa in tema di mansioni,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              "Art. 19 Apposizione del termine e durata massima 
              1. Al  contratto  di  lavoro  subordinato  puo'  essere
          apposto un termine di  durata  non  superiore  a  trentasei
          mesi. 
              2. Fatte salve le diverse  disposizioni  dei  contratti
          collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
          cui all'articolo 21, comma 2, la  durata  dei  rapporti  di
          lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso  datore
          di lavoro e  lo  stesso  lavoratore,  per  effetto  di  una
          successione di contratti, conclusi per  lo  svolgimento  di
          mansioni   di   pari   livello   e   categoria   legale   e
          indipendentemente  dai  periodi  di  interruzione  tra   un
          contratto e l'altro, non puo' superare i trentasei mesi. Ai
          fini del computo di tale periodo si  tiene  altresi'  conto
          dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di  pari
          livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
          nell'ambito  di  somministrazioni   di   lavoro   a   tempo
          determinato. Qualora  il  limite  dei  trentasei  mesi  sia
          superato, per effetto  di  un  unico  contratto  o  di  una
          successione di contratti,  il  contratto  si  trasforma  in
          contratto  a  tempo  indeterminato  dalla  data   di   tale
          superamento. 
              3. Fermo quanto  disposto  al  comma  2,  un  ulteriore
          contratto a tempo  determinato  fra  gli  stessi  soggetti,
          della durata massima di dodici mesi, puo' essere  stipulato
          presso la direzione territoriale del lavoro competente  per
          territorio. In caso di  mancato  rispetto  della  descritta
          procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
          medesimo contratto, lo stesso si trasforma in  contratto  a
          tempo indeterminato dalla data della stipulazione. 
              4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non
          superiore a dodici giorni,  l'apposizione  del  termine  al
          contratto e' priva di effetto se non risulta,  direttamente
          o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve
          essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore  entro
          cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. 
              5. Il datore di lavoro informa  i  lavoratori  a  tempo
          determinato, nonche' le rappresentanze sindacali  aziendali
          ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i  posti
          vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
          modalita' definite dai contratti collettivi.". 
              Si riporta il testo del comma 7  dell'articolo  34  del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
              "Art. 34 Misure urgenti per le attivita' produttive, le
          infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione  dei
          beni culturali ed i comuni 
              Omissis 
              7.Al fine di garantire il rispetto, da parte  di  tutti
          gli operatori  del  sistema  dell'aviazione  civile,  degli
          standard   di   sicurezza   stabiliti    dalla    normativa
          internazionale ed europea, in  attesa  dell'emanazione  dei
          provvedimenti  di  autorizzazione   per   l'assunzione   di
          ispettori di volo, dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto l'Ente nazionale  per  l'aviazione  civile
          (ENAC) e' autorizzato ad assumere, in via transitoria,  non
          oltre venti piloti professionisti con contratto  a  termine
          annuale rinnovabile di anno in anno sino ad un  massimo  di
          tre anni.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6
          del decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154  (Disposizioni
          urgenti per il contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in
          materia di regolazioni contabili con le autonomie  locali),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
          n. 221: 
              " Art. 6 Disposizioni urgenti per il contenimento della
          spesa sanitaria e in materia di regolazioni  contabili  con
          le autonomie locali 
              Omissis 
              2.Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
          e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini
          di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e  di
          175 milioni di euro  per  l'anno  2011,  un  Fondo  per  la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi  pluriennali,  ai  sensi   del   comma   177-bis
          dell'articolo 4 della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,
          introdotto dall'articolo  1,  comma  512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le
          finalita'  previste  dall'articolo  5-bis,  comma  1,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 807 dell'articolo
          1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "Art. 1 
              807. Qualora nell'ambito della programmazione del Fondo
          per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 si renda necessaria
          l'approvazione  di   una   variante   urbanistica,   ovvero
          l'espletamento di procedure VAS o VIA, il  termine  del  31
          dicembre   2015   per    l'assunzione    di    obbligazioni
          giuridicamente  vincolanti  e'  prorogato  al  31  dicembre
          2016.". 
              Il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  reca:
          "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE.". 
              Si riporta il testo del comma 808 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 208 del 2015: 
              "ART. 1 
              808. Il regime di proroga  di  cui  al  comma  807  non
          comporta  sanzioni  qualora  l'obbligazione  giuridicamente
          vincolante sia assunta entro il termine del 30 giugno 2016.
          L'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti  nel
          semestre 1º luglio-31 dicembre 2016  comporta,  invece,  la
          sanzione complessiva dell'1,5 per cento  del  finanziamento
          totale concesso.". 
              Si riporta il testo del comma 7  dell'articolo  12  del
          decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per  la
          crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134,  e  successive  modificazioni,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 12 Piano nazionale per le citta' 
              Omissis 
              7. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge
          13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla
          legge 12 luglio  1991,  n.  203,  per  i  quali  sia  stato
          ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007
          ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio
          2006, n. 51, possono essere rilocalizzati nell'ambito della
          medesima  regione   ovvero   in   regioni   confinanti   ed
          esclusivamente  nei  comuni  capoluogo  di  provincia.   E'
          esclusa, in ogni caso, la possibilita'  di  frazionare  uno
          stesso programma costruttivo in piu' comuni. A tal fine  il
          termine per la ratifica degli Accordi di programma  di  cui
          all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
          267, e' fissato al 31 dicembre 2017.". 
              Si riporta il testo del comma  4  dell'articolo  44-ter
          della citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 44-ter Progressiva  eliminazione  delle  gestioni
          contabili operanti a  valere  su  contabilita'  speciali  o
          conti correnti di tesoreria 
              Omissis 
              4.Non rientrano tra le gestioni individuate dai decreti
          di cui al comma 1, la gestione relativa alla Presidenza del
          Consiglio  dei  ministri,  le   gestioni   fuori   bilancio
          istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971,  n.  1041,
          le  gestioni  fuori  bilancio  autorizzate  per  legge,   i
          programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,  organismi
          pubblici  e  privati,  nonche'  i   casi   di   urgenza   e
          necessita'.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  14
          luglio  1993,  n.   238   (Disposizioni   in   materia   di
          trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei
          contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.): 
              "Art.1 
              1. Il Ministro dei trasporti trasmette  al  Parlamento,
          per l'espressione del parere  da  parte  delle  commissioni
          permanenti competenti per materia, prima della stipulazione
          con  le  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.,  i  contratti   di
          programma e i relativi eventuali  aggiornamenti,  corredati
          dal parere, ove previsto,  del  Comitato  interministeriale
          per la programmazione economica nel trasporto  (CIPET),  ai
          sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della  legge  4
          giugno 1991, n. 186. 
              2. Le commissioni parlamentari competenti esprimono  un
          parere motivato sui contratti di cui al comma 1 nel termine
          perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione. 
              3. Il Ministro dei trasporti  riferisce  annualmente  a
          ciascuna delle due Camere sullo  stato  di  attuazione  dei
          contratti di programma.". 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  10  del
          decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti
          in materia fiscale  e  per  il  finanziamento  di  esigenze
          indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          1° dicembre 2016, n. 225: 
              "Art. 10 Finanziamento  di  investimenti  per  la  rete
          ferroviaria 
              Omissis 
              2.Le risorse stanziate per l'anno 2016 per il contratto
          di programma - Parte servizi con la societa' RFI  Spa  sono
          destinate   al   contratto   2016-2021    in    corso    di
          perfezionamento con il parere  favorevole  del  CIPE  nella
          seduta del 10 agosto 2016.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 506 e  del  comma
          868 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "Art. 1 
              506.  Il  versamento  al  capitolo   dell'entrata   del
          bilancio dello Stato previsto per i risparmi  conseguiti  a
          seguito  dell'applicazione  delle   norme   che   prevedono
          riduzioni di spesa  per  le  amministrazioni  inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle societa' e'  da
          intendersi  come  versamento  da  effettuare  in  sede   di
          distribuzione del dividendo, ove nel  corso  dell'esercizio
          di riferimento la societa' abbia conseguito un utile e  nei
          limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Ai  fini
          di cui al precedente periodo, in sede di  approvazione  del
          bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano  i  poteri
          dell'azionista  deliberano,  in  presenza   di   utili   di
          esercizio,  la  distribuzione  di   un   dividendo   almeno
          corrispondente al  risparmio  di  spesa  evidenziato  nella
          relazione sulla gestione ovvero per  un  importo  inferiore
          qualora l'utile distribuibile non risulti capiente." 
              "868.  Al  fine   di   migliorare   la   capacita'   di
          programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa  e
          per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze
          finanziarie, a decorrere dal 1°  gennaio  2016  le  risorse
          iscritte nel  bilancio  dello  Stato,  a  qualunque  titolo
          destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un  apposito  fondo
          da iscrivere nello stato di previsione del Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di  quanto
          previsto al primo  periodo,  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, su proposta del Ministro competente, le  opportune
          variazioni di bilancio in termini di residui, competenza  e
          cassa.". 
              Si riporta il testo del comma 11  dell'articolo  6  del
          citato  decreto-legge  n.  78  del  2010,  convertito,  con
          modificazioni, dalla citata legge n. 122 del 2010: 
              "ART.   6   Riduzione   dei   costi   degli    apparati
          amministrativi 
              1-10 OMISSIS 
              11.  Le  societa',   inserite   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.  196,  si  conformano  al  principio  di
          riduzione di spesa per studi e  consulenze,  per  relazioni
          pubbliche, convegni,  mostre  e  pubblicita',  nonche'  per
          sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
          In sede di rinnovo dei contratti di  servizio,  i  relativi
          corrispettivi   sono   ridotti   in   applicazione    della
          disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I
          soggetti   che   esercitano   i    poteri    dell'azionista
          garantiscono che, all'atto dell'approvazione del  bilancio,
          sia  comunque  distribuito,  ove  possibile,  un  dividendo
          corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
          l'inerenza della spesa effettuata per relazioni  pubbliche,
          convegni,    mostre    e    pubblicita',    nonche'     per
          sponsorizzazioni,  e'  attestata  con  apposita   relazione
          sottoposta al controllo del collegio sindacale. 
              12-21-septies OMISSIS.". 
              Si riporta il testo del comma 56 dell'articolo 1  della
          citata  legge  n.  208  del  2015,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1 
              56. Ai fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche,  si   detrae   dall'imposta   lorda,   fino   alla
          concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo
          corrisposto  per  il  pagamento  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il  31
          dicembre  2017,  di  unita'  immobiliari   a   destinazione
          residenziale, di classe energetica A o  B  ai  sensi  della
          normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici  delle
          stesse. La detrazione di cui al precedente periodo e'  pari
          al 50  per  cento  dell'imposta  dovuta  sul  corrispettivo
          d'acquisto  ed  e'  ripartita  in  dieci   quote   costanti
          nell'anno in cui sono state sostenute le spese e  nei  nove
          periodi d'imposta successivi.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          10 del citato decreto-legge n. 282  del  2004,  convertito,
          con modificazioni, dalla citata legge n. 307 del 2004: 
              "Art. 10 Proroga di termini in materia  di  definizione
          di illeciti edilizi 
              Omissis 
              5.Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
          di finanza pubblica, anche mediante interventi  volti  alla
          riduzione  della  pressione   fiscale,   nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali  di
          politica economica», alla cui  costituzione  concorrono  le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  1  del
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9
          aprile 2014, n. 140 (Ricostituzione del  Comitato  Centrale
          per l'Albo nazionale degli autotrasportatori) e il comma  3
          dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre  2005,
          n.   284   (Riordino   della    Consulta    generale    per
          l'autotrasporto  e  del  Comitato   centrale   per   l'Albo
          nazionale degli autotrasportatori): 
              "Art. 1 
              Omissis 
              2.I sopraindicati componenti,  effettivi  e  supplenti,
          durano in carica  tre  anni  a  decorrere  dalla  data  del
          presente decreto. Eventuali sostituti designati e  nominati
          ai sensi dell'art. 10,  comma  3  del  decreto  legislativo
          284/2005, durano in carica fino al termine del mandato  dei
          soggetti che sostituiscono. 
              "Art. 10 Composizione 
              Omissis 
              3. I componenti del Comitato centrale durano in  carica
          tre anni e possono essere confermati. Essi  possono  essere
          sostituiti  nel  corso  del  mandato,  su  richiesta  delle
          Amministrazioni  o  delle  organizzazioni  che   li   hanno
          designati.".