Art. 9 
 
 
         Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi 
 
  1. I metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso  la
realizzazione  dei  progetti  di  efficienza  energetica  di  cui  al
presente decreto sono i seguenti: 
  a) metodo a consuntivo, in conformita' ad un  programma  di  misura
predisposto secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 1,  che
consente  di  quantificare  il  risparmio  addizionale   conseguibile
mediante il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo
soggetto titolare su uno o piu' stabilimenti, edifici o siti comunque
denominati; 
  b) metodo standardizzato, in conformita' ad un programma di  misura
predisposto sul  campione  rappresentativo  secondo  quanto  previsto
dall'Allegato  1,  capitolo  2,  che  consente  di  quantificare   il
risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza
energetica  realizzato  dal  medesimo  soggetto  titolare   su   piu'
stabilimenti,  edifici  o  siti  comunque  denominati  per  cui   sia
dimostrata la ripetitivita' dell'intervento in contesti simili  e  la
non convenienza economica del  costo  relativo  all'installazione  di
misuratori dedicati  ai  singoli  interventi,  a  fronte  del  valore
economico  indicativo  dei  Certificati  Bianchi   ottenibili   dalla
realizzazione del progetto. Le tipologie di interventi  incentivabili
attraverso la modalita' standardizzata  sono  approvate  con  decreto
direttoriale del direttore generale DG-MEREEN,  del  Ministero  dello
sviluppo economico, di concerto con il direttore generale DG-CLE  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
d'intesa con la Conferenza  unificata,  anche  su  proposta  del  GSE
elaborata in collaborazione con ENEA e RSE. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita' al  meccanismo,  dai  progetti  deve
risultare la possibilita' di conseguire, in base  alla  tipologia  di
cui al comma 1, almeno  i  livelli  minimi  di  risparmio  energetico
addizionale di cui al capitolo 6 dell'Allegato 1.