Art. 9 
 
      Esito delle revisioni e autorizzazioni alla circolazione 
 
  1. Salvo quanto previsto al comma 4, a chiunque  circola,  dopo  le
rispettive scadenze, con un veicolo che non sia stato presentato alla
prescritta revisione, si applicano le sanzioni previste dall'art.  80
del decreto legislativo n. 285 del 1992. 
  2.  Qualora  la  revisione  abbia  avuto  esito  sfavorevole  senza
esclusione dalla circolazione, il veicolo stesso  puo'  continuare  a
circolare in deroga alla scadenza di cui all'art. 5, fino a  un  mese
dalla data di annotazione  sulla  carta  di  circolazione  dell'esito
dell'avvenuto controllo. In tal caso,  sulla  carta  di  circolazione
viene apposta la dicitura «Revisione  ripetere -  Da  ripresentare  a
nuova visita entro un mese». Resta  fermo  l'obbligo  del  ripristino
della prescritta efficienza e l'applicazione delle sanzioni di  legge
per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o  deficienza  dei
dispositivi prescritti. Il ripristino dell'efficienza deve  risultare
da apposita documentazione. 
  3.  In  caso  di  anormalita'  o  difetti   riscontrati   tali   da
compromettere la sicurezza della circolazione, o tali da  determinare
inquinamento acustico od atmosferico, sulla carta di circolazione  e'
apposta la dicitura  «Revisione  ripetere  -  Veicolo  sospeso  dalla
circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Puo' circolare
solo per essere condotto  in  officina».  Tale  dicitura  costituisce
autorizzazione al veicolo per essere condotto a riparazione nel corso
della stessa giornata in  cui  la  dicitura  e'  stato  apposta,  con
osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate. 
  4. In  presenza  di  prenotazione  effettuata  entro  i  prescritti
termini di revisione e fino alla data fissata per la presentazione  a
visita e prova, e' consentita la circolazione dei veicoli anche oltre
i termini di scadenza della revisione per essi prescritti  e  non  si
applicano le sanzioni di cui all'art. 80 del decreto  legislativo  n.
285 del 1992. L'agevolazione di cui al primo periodo riguarda solo le
prenotazioni effettuate presso i centri di controllo pubblici di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera p), e non e' consentita in  presenza  di
carta di circolazione revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento
ancora operante. Eventuali prenotazioni, effettuate dopo la  scadenza
dei termini prescritti, possono  essere  annotate  sulla  domanda  di
revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini  dell'autorizzazione
alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo  sia  condotto
alla visita di revisione, con le  limitazioni  atte  a  garantire  la
sicurezza della circolazione, nel  giorno  per  il  quale  la  visita
stessa risulta prenotata.