Art. 9 
 
                         Fondo garanzia PMI 
 
  1. La dotazione del Fondo  di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge  23
dicembre 1996, n. 662, e' incrementata di 300  milioni  di  euro  per
l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per  l'anno  2018.  Ai  relativi
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20. 
  2. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 n.  388,  dopo  il
comma 2-bis e' inserito il seguente:  «2-ter:  Per  l'anno  2017,  le
entrate di cui al comma 1, incassate nell'ultimo bimestre 2016,  sono
riassegnate, per l'importo  di  23  milioni  di  euro,  al  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. ». 
  2-bis. All'articolo 11, comma  5,  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, dopo le parole: « con l'intervento  »  sono  inserite  le
seguenti: « della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   100
          dell'articolo 2  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662
          (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): 
              " 100. Nell'ambito delle risorse di cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
                a) una somma fino ad un massimo di  400  miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese; 
                b) una somma fino ad un massimo di  100  miliardi  di
          lire per l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
          1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si  renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 148 della legge  23
          dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2001), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 148. (Utilizzo delle somme derivanti da  sanzioni
          amministrative  irrogate   dall'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato) 
              1. Le entrate derivanti dalle  sanzioni  amministrative
          irrogate dall'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del
          mercato  sono  destinate  ad  iniziative  a  vantaggio  dei
          consumatori. 
              2.  Le  entrate  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica ad un apposito  fondo  iscritto  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato per essere destinate  alle  iniziative  di
          cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta  con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato,   sentite   le   competenti   Commissioni
          parlamentari. 
              2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate  di  cui
          al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
          derivanti  dalle  misure  antinflazionistiche  dirette   al
          contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi. 
              2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al  comma  1,
          incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate,  per
          l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di  garanzia  per
          le piccole e medie imprese di  cui  all'articolo  2,  comma
          100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662." 
              - Si riporta i l testo del comma 5 dell'articolo 11 del
          citato decreto-legge n. 185 del 2008, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 11. Potenziamento finanziario Confidi  anche  con
          addizione della garanzia dello Stato 
              1. - 4. Omissis. 
              5. La dotazione del Fondo di  cui  al  comma  1  potra'
          essere incrementata mediante versamento  di  contributi  da
          parte delle  banche,  delle  Regioni  e  di  altri  enti  e
          organismi pubblici, ovvero  con  l'intervento  della  Cassa
          depositi e prestiti S.p.A. e  della  SACE  S.p.a.,  secondo
          modalita' stabilite con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze di concerto con il Ministro dello  sviluppo
          economico. 
              Omissis.".