(( Art. 9-bis 
 
                 Accesso al credito e partecipazione 
                    dei professionisti ai confidi 
 
  1. Ai commi 1 e 8 dell'articolo 13 del decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003,  n.  326,  e  successive  modificazioni,  dopo  la  parola:   «
professionisti » sono aggiunte le seguenti: « , anche non organizzati
in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1,  comma
2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 8 dell'articolo  13
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  e
          successive modificazioni (Disposizioni urgenti per favorire
          lo sviluppo e per la correzione  dell'andamento  dei  conti
          pubblici), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  13.  (Disciplina  dell'attivita'   di   garanzia
          collettiva dei fidi) 
              1. Ai fini  del  presente  decreto  si  intendono  per:
          "confidi", i consorzi con attivita' esterna nonche'  quelli
          di garanzia collettiva dei fidi tra liberi  professionisti,
          anche non organizzati in ordini o collegi,  secondo  quanto
          stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14  gennaio
          2013, n. 4, le societa' cooperative, le societa' consortili
          per azioni, a responsabilita' limitata o  cooperative,  che
          svolgono l'attivita' di garanzia collettiva dei  fidi;  per
          "attivita'    di    garanzia    collettiva    dei    fidi",
          l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in  parte
          dalle  imprese  consorziate  o  socie  per  la  prestazione
          mutualistica  e  imprenditoriale  di   garanzie   volte   a
          favorirne il finanziamento da parte delle  banche  e  degli
          altri  soggetti  operanti  nel  settore  finanziario;   per
          "confidi  di  secondo  grado",  i  consorzi  con  attivita'
          esterna nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi  tra
          liberi professionisti, le societa' cooperative, le societa'
          consortili  per  azioni,  a  responsabilita'   limitata   o
          cooperative, costituiti dai  confidi  ed  eventualmente  da
          imprese consorziate o socie di questi  ultimi  o  da  altre
          imprese; per "piccole e  medie  imprese",  le  imprese  che
          soddisfano i  requisiti  della  disciplina  comunitaria  in
          materia di aiuti di Stato a favore delle  piccole  e  medie
          imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle
          attivita'  produttive  e  del  Ministro   delle   politiche
          agricole  e  forestali;  per  "testo  unico  bancario",  il
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni  e  integrazioni;  per   "elenco   speciale",
          l'elenco  previsto  dall'articolo  107  del   testo   unico
          bancario;  per  "riforma  delle   societa'",   il   decreto
          legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. 
              2. - 7. Omissis. 
              8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
          industriali,  commerciali,  turistiche  e  di  servizi,  da
          imprese  artigiane  e   agricole,   come   definite   dalla
          disciplina comunitaria, nonche' da  liberi  professionisti,
          anche non organizzati in ordini o collegi,  secondo  quanto
          stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14  gennaio
          2013, n. 4. 
              Omissis.".