Art. 9 
 
Disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del  GNL
                       di interesse nazionale 
 
  1. Al fine di perseguire gli  obiettivi  di  cui  alla  sezione  c)
dell'allegato III del presente decreto,  il  contenimento  dei  costi
nonche' la sicurezza degli approvvigionamenti, in  coerenza  con  gli
obiettivi   generali   di   politica   energetica    nazionale,    le
infrastrutture  di  stoccaggio  di   GNL,   connesse   o   funzionali
all'allacciamento  e  alla  realizzazione  della  rete  nazionale  di
trasporto del gas naturale, o di parti  isolate  della  stessa,  sono
considerate quali infrastrutture e insediamenti strategici  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004,  n.
239. Tali infrastrutture e insediamenti sono  di  pubblica  utilita',
nonche' indifferibili e urgenti, ai sensi del decreto del  Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.  
  2. I gestori degli impianti e delle infrastrutture di cui al  comma
1 sono soggetti agli obblighi di servizio pubblico di cui al  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e al decreto legislativo  del  1°
giugno 2011, n.  93,  definiti  e  regolamentati  dall'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Gli  stessi  gestori
possono svolgere anche  le  attivita'  di  cui  all'articolo  10  del
presente decreto, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3 del
medesimo articolo. 
  3. Fatte salve le competenze delle Regioni  a  statuto  speciale  e
delle Province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  normative  in
materia ambientale, storico-artistica, archeologica e  paesaggistica,
fiscale e di sicurezza, le autorizzazioni per le infrastrutture e gli
insediamenti strategici di cui al  comma  1  del  presente  articolo,
nonche' per le opere e le attivita'  necessarie  al  trasporto,  allo
stoccaggio,  al  trasferimento  del  GNL  alla  rete   nazionale   di
trasporto, ai terminali e ai depositi costieri e alle  infrastrutture
portuali strumentali all'utilizzo  del  GNL,  nonche'  per  le  opere
accessorie, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico di
concerto con il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
d'intesa con le regioni interessate. 
  4. Al  termine  del  procedimento  unico,  svolto  ai  sensi  degli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui sono
acquisiti  i  pareri  delle  amministrazioni  competenti  in  materia
ambientale,   fiscale   e   di   sicurezza,   nonche'   delle   altre
amministrazioni   titolari   degli    interessi    coinvolti    dalla
realizzazione dell'opera, compreso il nulla osta di  fattibilita'  di
cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015,
n. 105, e i provvedimenti, ove richiesti, di cui alla  parte  II  del
decreto  legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e'   rilasciata
l'autorizzazione   alla    costruzione    e    all'esercizio    delle
infrastrutture e degli insediamenti strategici di cui al comma 3. 
  5.  Le   concessioni   demaniali   rilasciate   nell'ambito   delle
autorizzazioni per gli impianti e le infrastrutture ricadenti in aree
costiere e delle  opere  necessarie  per  l'approvvigionamento  degli
stessi hanno durata almeno decennale. 
  6. I soggetti titolari o gestori di beni demaniali e  patrimoniali,
di aree demaniali marittime e lacuali,  di  fiumi,  di  torrenti,  di
canali, di miniere e di foreste demaniali, di  strade  pubbliche,  di
aeroporti, di ferrovie, di funicolari, di teleferiche, e di  impianti
similari, di linee di  telecomunicazione  di  pubblico  servizio,  di
linee elettriche, che  sono  interessati  dalla  realizzazione  delle
infrastrutture di cui al comma  1,  partecipano  al  procedimento  di
autorizzazione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le  modalita'
di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Nel  caso  in
cui tali modalita' non sono indicate entro i termini  di  conclusione
del procedimento, il soggetto richiedente  l'autorizzazione  entro  i
successivi trenta  giorni  propone  direttamente  ai  soggetti  sopra
indicati le modalita' di attraversamento,  che,  trascorsi  ulteriori
trenta giorni senza osservazioni,  si  intendono  comunque  assentite
definitivamente e sono indicate nel decreto di autorizzazione di  cui
al comma 4. 
  7. La costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di
gas naturale liquefatto restano soggetti alla procedura autorizzativa
di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1°  ottobre  2007,  n.  159,
convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. 
  8.  Ai  fini  dell'avvio  dei  procedimenti  autorizzativi  per  la
costruzione delle infrastrutture  di  cui  ai  commi  precedenti,  il
promotore del progetto deve aver avviato presso gli  enti  competenti
l'attivita'  di   consultazione   pubblica   prevista   dal   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al decreto legislativo 26 giugno
2015, n. 105. La valutazione della strategicita' delle infrastrutture
e' preceduta da una analisi costi/benefici, sentita  l'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e il  sistema  idrico,  per  gli  aspetti
regolatori,  al  fine  di  valutare  la  complessiva   sostenibilita'
economica, ambientale e sociale di tali interventi. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo del comma  7  dell'art.  1  della  legge  23
          agosto 2004, n. 239, citata nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
              "7. Sono  esercitati  dallo  Stato,  anche  avvalendosi
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i seguenti
          compiti e funzioni amministrativi: 
              a)  le   determinazioni   inerenti   l'importazione   e
          l'esportazione di energia; 
              b) la  definizione  del  quadro  di  programmazione  di
          settore; 
              c)   la    determinazione    dei    criteri    generali
          tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli
          impianti   di   produzione,   trasporto,    stoccaggio    e
          distribuzione dell'energia, nonche'  delle  caratteristiche
          tecniche e merceologiche dell'energia importata,  prodotta,
          distribuita e consumata; 
              d)  l'emanazione  delle   norme   tecniche   volte   ad
          assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro  e  la
          tutela della salute del personale addetto agli impianti  di
          cui alla lettera c); 
              e) l'emanazione delle regole  tecniche  di  prevenzione
          incendi per gli impianti di cui alla lettera c)  dirette  a
          disciplinare la sicurezza antincendi con  criteri  uniformi
          sul territorio nazionale, spettanti  in  via  esclusiva  al
          Ministero  dell'interno  sulla  base   della   legislazione
          vigente; 
              f)  l'imposizione   e   la   vigilanza   sulle   scorte
          energetiche obbligatorie; 
              g)   l'identificazione   delle    linee    fondamentali
          dell'assetto  del  territorio  nazionale  con   riferimento
          all'articolazione territoriale delle reti  infrastrutturali
          energetiche dichiarate  di  interesse  nazionale  ai  sensi
          delle leggi vigenti; 
              h) la programmazione di  grandi  reti  infrastrutturali
          energetiche dichiarate  di  interesse  nazionale  ai  sensi
          delle leggi vigenti; 
              i)  l'individuazione  delle  infrastrutture   e   degli
          insediamenti strategici, ai sensi della legge  21  dicembre
          2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002,  n.
          190, al fine di  garantire  la  sicurezza  strategica,  ivi
          inclusa quella degli approvvigionamenti  energetici  e  del
          relativo    utilizzo,    il    contenimento    dei    costi
          dell'approvvigionamento energetico del Paese,  lo  sviluppo
          delle tecnologie innovative per la generazione  di  energia
          elettrica  e  l'adeguamento  della  strategia  nazionale  a
          quella comunitaria per le infrastrutture energetiche; 
              l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e  di
          zone   del   mare    territoriale    per    finalita'    di
          approvvigionamento di fonti di energia; 
              m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi; 
              n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e
          coltivazione di idrocarburi, ivi comprese  le  funzioni  di
          polizia mineraria, adottate, per la terraferma,  di  intesa
          con le regioni interessate; 
              o) la definizione dei programmi di ricerca  scientifica
          in campo energetico, d'intesa con la Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano; 
              p)  la  definizione  dei  principi  per  il  coordinato
          utilizzo delle risorse finanziarie regionali,  nazionali  e
          dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
              q) l'adozione  di  misure  temporanee  di  salvaguardia
          della continuita' della fornitura, in  caso  di  crisi  del
          mercato dell'energia o di gravi  rischi  per  la  sicurezza
          della    collettivita'    o    per    l'integrita'    delle
          apparecchiature e degli impianti del sistema energetico; 
              r) la determinazione dei criteri  generali  a  garanzia
          della sicurezza  degli  impianti  utilizzatori  all'interno
          degli edifici, ferma restando la competenza  del  Ministero
          dell'interno in ordine ai  criteri  generali  di  sicurezza
          antincendio.". 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          23 maggio 2000, n. 164 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 1
          giugno 2011, n. 93 si veda nelle note alle premesse. 
              - Gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
          n.  241,  citata  nelle  note  alle  premesse,  sono  cosi'
          rubricati: 
              "Art. 14 Conferenza di servizi 
              Art. 14-bis Conferenza semplificata 
              Art. 14-ter Conferenza simultanea 
              Art. 14-quater Decisione della conferenza di servizi 
              Art.  14-quinquies  Rimedi   per   le   amministrazioni
          dissenzienti 
              Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni 
              Art. 16 Attivita' consultiva 
              Art. 17 Valutazioni tecniche 
              Art.  17-bis  Silenzio  assenso   tra   amministrazioni
          pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
          o servizi pubblici 
              Art. 18 Autocertificazione 
              Art. 18-bis Presentazione di  istanze,  segnalazioni  o
          comunicazioni 
              Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attivita'  -
          Scia 
              Art. 19-bis Concentrazione dei regimi amministrativi 
              Art. 20 Silenzio assenso 
              Art. 21 Disposizioni sanzionatorie 
              Capo IV-bis EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL  PROVVEDIMENTO
          AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO 
              Art.  21-bis  Efficacia  del  provvedimento  limitativo
          della sfera giuridica dei privati 
              Art. 21-ter Esecutorieta' 
              Art.   21-quater   Efficacia   ed   esecutivita'    del
          provvedimento 
              Art. 21-quinquies Revoca del provvedimento 
              Art. 21-sexies Recesso dai contratti 
              Art. 21-septies Nullita' del provvedimento 
              Art. 21-octies Annullabilita' del provvedimento 
              Art. 21-nonies Annullamento d'ufficio 
              Capo V ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
              Art. 22 Definizioni e principi in materia di accesso 
              Art. 23 Ambito di applicazione del diritto di accesso 
              Art. 24 Esclusione dal diritto di accesso 
              Art. 25 Modalita' di esercizio del diritto di accesso e
          ricorsi 
              Art. 26 Obbligo di pubblicazione 
              Art.  27  Commissione  per   l'accesso   ai   documenti
          amministrativi 
              Art. 28 Modifica dell'art. 15 del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, in materia di segreto di ufficio 
              Capo VI DISPOSIZIONI FINALI 
              Art. 29 Ambito di applicazione della legge 
              Art. 30 Atti di notorieta' 
              Art. 31". 
              - Il testo dell'art.  17  del  decreto  legislativo  26
          giugno 2015, n. 105, citato nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
              "Art. 17. Procedura per la valutazione del rapporto  di
          sicurezza 
              1. Il CTR di cui all'art. 10  effettua  le  istruttorie
          per  gli  stabilimenti  soggetti  alla  presentazione   del
          rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 15,  con  oneri  a
          carico dei gestori,  e  adotta  altresi'  il  provvedimento
          conclusivo.  Ove  lo  stabilimento  sia  in   possesso   di
          autorizzazioni  ambientali,  il  CTR  esprime  le   proprie
          determinazioni tenendo conto delle prescrizioni ambientali. 
              2.  Per  i  nuovi  stabilimenti  o  per  le   modifiche
          individuate  ai  sensi   dell'art.   18,   il   CTR   avvia
          l'istruttoria  all'atto  del   ricevimento   del   rapporto
          preliminare  di  sicurezza.  Il  Comitato,   esaminato   il
          rapporto   preliminare   di   sicurezza,    effettuati    i
          sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia  il
          nulla-osta  di  fattibilita',  eventualmente   condizionato
          ovvero, qualora  l'esame  del  rapporto  preliminare  abbia
          rilevato gravi carenze per quanto  riguarda  la  sicurezza,
          formula  la  proposta  di  divieto  di  costruzione,  entro
          quattro mesi dal ricevimento del  rapporto  preliminare  di
          sicurezza,   fatte   salve   le   sospensioni    necessarie
          all'acquisizione   di   informazioni   supplementari,   non
          superiori comunque a due mesi. A seguito del  rilascio  del
          nulla-osta di fattibilita' il gestore trasmette al  CTR  il
          rapporto  definitivo  di  sicurezza  relativo  al  progetto
          particolareggiato.  Il  Comitato,  esaminato  il   rapporto
          definitivo  di  sicurezza,  esprime   il   parere   tecnico
          conclusivo entro il termine di quattro mesi dal ricevimento
          del  rapporto  di  sicurezza,  comprensivo  dei   necessari
          sopralluoghi. Nell'atto  che  conclude  l'istruttoria  sono
          indicate  le  valutazioni  tecniche  finali,  le  eventuali
          prescrizioni  integrative  e,  qualora  le  misure  che  il
          gestore intende  adottare  per  la  prevenzione  e  per  la
          limitazione  delle  conseguenze  di   incidenti   rilevanti
          risultino nettamente  inadeguate  ovvero  non  siano  state
          fornite le informazioni richieste, e' disposto  il  divieto
          di inizio di attivita'. 
              3. In tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto
          di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il  rapporto
          di sicurezza, esprime le valutazioni di propria  competenza
          entro   il   termine    di    quattro    mesi    dall'avvio
          dell'istruttoria,   termine   comprensivo   dei   necessari
          sopralluoghi,  fatte  salve   le   sospensioni   necessarie
          all'acquisizione di  informazioni  supplementari,  che  non
          possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che
          conclude  l'istruttoria  sono   indicate   le   valutazioni
          tecniche finali, le eventuali prescrizioni  integrative  e,
          qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e
          per  la  limitazione  delle  conseguenze  degli   incidenti
          rilevanti siano nettamente insufficienti,  e'  disposta  la
          limitazione o il divieto di esercizio. 
              4. Gli atti adottati dal CTR ai sensi dei commi 2  e  3
          sono  trasmessi  agli  enti  rappresentati  nel   CTR,   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  all'ISPRA,  al   Ministero   dell'interno   e   alla
          Prefettura territorialmente competente. 
              5. Il gestore dello  stabilimento  partecipa,  anche  a
          mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica
          prevista  dal  presente  decreto.  La  partecipazione  puo'
          avvenire attraverso l'accesso agli atti  del  procedimento,
          la  presentazione  di  eventuali  osservazioni  scritte   e
          documentazioni  integrative,  la  presenza   in   caso   di
          sopralluoghi   nello   stabilimento.    Qualora    ritenuto
          necessario dal Comitato, il gestore puo' essere chiamato  a
          partecipare alle riunioni del Comitato stesso e del  gruppo
          di lavoro incaricato dello svolgimento dell'istruttoria. 
              6. L'istruttoria per il  rilascio  del  nulla  osta  di
          fattibilita' comprende la valutazione  del  progetto  delle
          attivita' soggette al controllo dei  Vigili  del  fuoco  ai
          sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1°(gradi)
          agosto 2011, n. 151. 
              7. Le istruttorie di cui ai commi  2  e  3  comprendono
          sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le  informazioni
          contenuti nel rapporto di sicurezza  descrivano  fedelmente
          la   situazione   dello   stabilimento   e   a   verificare
          l'ottemperanza alle prescrizioni.  Tali  sopralluoghi  sono
          effettuati anche ai fini  delle  verifiche  di  prevenzione
          incendi.". 
              - La parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152, citato nelle note alle premesse, e' cosi' rubricata: 
              "Parte  seconda  -   Procedure   per   la   valutazione
          ambientale   strategica   (VAS),   per    la    valutazione
          dell'impatto  ambientale  (VIA)  e   per   l'autorizzazione
          integrata ambientale (IPPC)". 
              - Il testo dell'art. 46 del decreto - legge 1°  ottobre
          2007, n.  159,  citato  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
              "Art.  46.   Procedure   di   autorizzazione   per   la
          costruzione e l'esercizio di terminali di  rigassificazione
          di gas naturale liquefatto. 
              1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione  e
          all'esercizio  di  terminali  di  rigassificazione  di  gas
          naturale  liquefatto  e  delle   opere   connesse,   ovvero
          all'aumento della capacita' dei terminali  esistenti,  sono
          rilasciati a seguito di procedimento unico ai  sensi  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
          d'intesa con la regione interessata, previa valutazione  di
          impatto ambientale  ai  sensi  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152. Il procedimento di  autorizzazione  si
          conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla  data
          di presentazione della relativa istanza.  L'autorizzazione,
          ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9, della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituisce  ogni
          autorizzazione, concessione  o  atto  di  assenso  comunque
          denominato, ivi compresi  la  concessione  demaniale  e  il
          permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e
          l'aggiornamento  delle  relative  condizioni  economiche  e
          tecnico-operative  da  parte  dei  competenti  organi   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
              2. L'autorizzazione di  cui  al  comma  1  sostituisce,
          anche ai fini  urbanistici  ed  edilizi,  fatti  salvi  gli
          adempimenti previsti dalle norme di sicurezza,  ogni  altra
          autorizzazione, concessione, approvazione, parere  e  nulla
          osta comunque denominati  necessari  alla  realizzazione  e
          all'esercizio dei  terminali  di  rigassificazione  di  gas
          naturale liquefatto e delle opere  connesse  o  all'aumento
          della capacita' dei terminali esistenti.  L'intesa  con  la
          regione costituisce variazione degli strumenti  urbanistici
          vigenti  o  degli  strumenti   di   pianificazione   e   di
          coordinamento  comunque  denominati  o  sopraordinati  alla
          strumentazione vigente in ambito comunale. Per il  rilascio
          della  autorizzazione,  ai  fini   della   verifica   della
          conformita' urbanistica dell'opera,  e'  fatto  obbligo  di
          richiedere il parere motivato degli  enti  locali  nel  cui
          territorio ricadono le opere da realizzare. 
              3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano
          ubicati in area  portuale  o  in  area  terrestre  ad  essa
          contigua  e  la  loro  realizzazione   comporti   modifiche
          sostanziali del piano regolatore portuale, il  procedimento
          unico di  cui  al  comma  1  considera  contestualmente  il
          progetto di variante del piano  regolatore  portuale  e  il
          progetto di terminale di  rigassificazione  e  il  relativo
          complessivo provvedimento e' reso  anche  in  mancanza  del
          parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di  cui
          all'art. 5, comma 3, della legge 28 gennaio  1994,  n.  84.
          Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al  comma  1  e'
          rilasciata  di  concerto  anche  con  il   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   e   costituisce   anche
          approvazione   della   variante   del   piano    regolatore
          portuale.". 
              - Per i riferimenti normativi della legge  29  novembre
          2007, n. 222 si veda nelle note alle premesse.