Art. 9 
 
Violazione delle misure specifiche  riguardanti  i  materiali  e  gli
  oggetti  di  plastica  riciclata  destinati  al  contatto  con  gli
  alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che,
in violazione  dell'articolo  3,  paragrafo  1,  e  dell'articolo  8,
paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 282/2008, produce,  immette  sul
mercato  o  utilizza  in  qualunque  fase  della  produzione,   della
trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di  plastica
destinati al contatto con gli alimenti contenenti plastica  riciclata
ottenuta da un processo di riciclo che non sia stato  autorizzato  ai
sensi del regolamento (CE) n. 282/2008 o la  cui  autorizzazione  sia
stata sospesa o revocata e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro  60.000  e
alla   sanzione   amministrativa   accessoria    della    sospensione
dell'attivita' fino a sei mesi;  nei  casi  piu'  gravi,  l'autorita'
competente  all'irrogazione  della  sanzione  chiede  altresi'   alla
Commissione  europea   la   revoca   dell'autorizzazione,   a   norma
dell'articolo 8 del predetto regolamento. 
  2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, ridotte
della  meta',  si  applicano  al  titolare   dell'autorizzazione,   a
qualsiasi altro operatore economico  che  impiega  sotto  licenza  il
processo  di  riciclo  autorizzato,  al  trasformatore  che   impiega
plastica riciclata proveniente dal processo di  riciclo  autorizzato,
all'operatore economico che utilizzi materiali od oggetti  contenenti
plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato  i
quali, in violazione dell'articolo 7, paragrafo  1,  del  regolamento
(CE) n. 282/2008, non  rispettano  le  condizioni  o  le  restrizioni
stabilite nell'autorizzazione di  cui  all'articolo  6  del  predetto
regolamento. In tal caso, il trasgressore e' altresi'  soggetto  alla
sanzione amministrativa accessoria della  sospensione  dell'attivita'
fino a quattro mesi; nei  casi  piu'  gravi,  l'autorita'  competente
all'irrogazione  della  sanzione  chiede  altresi'  alla  Commissione
europea la revoca dell'autorizzazione, a norma  dell'articolo  8  del
predetto regolamento. 
  3. Il titolare  dell'autorizzazione  o  qualsiasi  altro  operatore
economico che impieghi sotto licenza il processo di riciclo, il quale
non effettua la comunicazione a norma dell'articolo 7,  paragrafo  2,
primo comma, del regolamento  (CE)  n.  282/2008,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
5.000 a euro 30.000. 
  4. Il titolare dell'autorizzazione del processo di riciclo che  non
effettua la notifica prevista dall'articolo 10 del  regolamento  (CE)
n. 282/2008, al Ministero  della  salute  e  all'Autorita'  sanitaria
territorialmente competente, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000. 
  5.   L'operatore   economico   che   effettua   l'autodichiarazione
volontaria in violazione di  quanto  previsto  dall'articolo  11  del
regolamento (CE) n. 282/2008 e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000. 
  6. L'operatore economico che, in violazione delle  disposizioni  di
cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 282/2008,  non  ottempera
alle informazioni supplementari che  devono  essere  contenute  nella
dichiarazione  di  conformita'  dei  materiali  e  degli  oggetti  di
plastica  riciclata  e  nella  dichiarazione  di  conformita'   della
plastica  riciclata  ai  sensi  della  Parte  A  e  della   Parte   B
dell'allegato I del predetto regolamento, e' soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000  a
euro 18.000. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          282/2008 si veda nelle note alle premesse.