Art. 9 
 
 
                      Modifiche dell'articolo 2 
                 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 
 
  1. All'articolo 2  della  legge  26  ottobre  1995,  n.  447,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) sorgente
sonora specifica: sorgente sonora selettivamente  identificabile  che
costituisce la causa  del  potenziale  inquinamento  acustico  e  che
concorre al livello di rumore ambientale, come definito  dal  decreto
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);»; 
      2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:  «g)  valore  di
attenzione: il valore di  immissione,  indipendente  dalla  tipologia
della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio  della
zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad  un  intervento  di
mitigazione  acustica  e  rende  applicabili,  laddove  ricorrono   i
presupposti, le azioni previste all'articolo 9.»; 
      3) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:  «h-bis)  valore
limite di immissione specifico: valore massimo del  contributo  della
sorgente sonora specifica misurato  in  ambiente  esterno  ovvero  in
facciata al ricettore.»; 
    b) al comma 2 le parole: «e h)» sono sostituite  dalle  seguenti:
«, h) e h-bis)» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Nelle
zone gia' urbanizzate, il valore limite di immissione  specifico  non
si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in  vigore
della presente  legge,  qualora  la  classificazione  del  territorio
preveda il contatto diretto di aree classificate con  valori  che  si
discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro  equivalente.
In tali casi si applica quanto  previsto  all'articolo  4,  comma  1,
lettera a), con modalita' tali che le misure contenute nei  piani  di
risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque  la
prosecuzione delle attivita' esistenti, laddove  compatibili  con  la
destinazione d'uso della zona stessa.». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995,  n.
          447, citata nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2. (Definizioni). - 1.  Ai  fini  della  presente
          legge si intende per: 
                a) inquinamento acustico:  l'introduzione  di  rumore
          nell'ambiente abitativo o  nell'ambiente  esterno  tale  da
          provocare fastidio o disturbo al riposo ed  alle  attivita'
          umane, pericolo per la salute umana,  deterioramento  degli
          ecosistemi,   dei   beni    materiali,    dei    monumenti,
          dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o  tale  da
          interferire  con  le  legittime  fruizioni  degli  ambienti
          stessi; 
                b) ambiente abitativo: ogni ambiente  interno  ad  un
          edificio  destinato  alla  permanenza  di  persone   o   di
          comunita' ed utilizzato per  le  diverse  attivita'  umane,
          fatta eccezione per gli  ambienti  destinati  ad  attivita'
          produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui  al
          D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 , salvo per  quanto  concerne
          l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali
          in cui si svolgono le attivita' produttive; 
                c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici  degli
          edifici e le altre installazioni unite agli immobili  anche
          in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;  le
          infrastrutture   stradali,    ferroviarie,    aeroportuali,
          marittime,   industriali,   artigianali,   commerciali   ed
          agricole; i parcheggi; le aree adibite  a  stabilimenti  di
          movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto  di
          persone e merci; le aree adibite ad  attivita'  sportive  e
          ricreative; 
                d) sorgenti sonore mobili: tutte le  sorgenti  sonore
          non comprese nella lettera c); 
              d-bis)  sorgente  sonora  specifica:  sorgente   sonora
          selettivamente identificabile che costituisce la causa  del
          potenziale inquinamento acustico e che concorre al  livello
          di rumore ambientale, come  definito  dal  decreto  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera c); 
                e) valori limite di emissione: il valore  massimo  di
          rumore che puo'  essere  emesso  da  una  sorgente  sonora,
          misurato in prossimita' della sorgente stessa; 
                f) valori limite di immissione: il valore massimo  di
          rumore che puo' essere  immesso  da  una  o  piu'  sorgenti
          sonore nell'ambiente  abitativo  o  nell'ambiente  esterno,
          misurato in prossimita' dei ricettori; 
                g) valore di attenzione:  il  valore  di  immissione,
          indipendente  dalla  tipologia  della  sorgente   e   dalla
          classificazione  acustica  del  territorio  della  zona  da
          proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento  di
          mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono
          i presupposti, le azioni previste all'articolo 9. 
                h)  valori  di  qualita':  i  valori  di  rumore   da
          conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con  le
          tecnologie e le metodiche di risanamento  disponibili,  per
          realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla  presente
          legge. 
              h-bis) valore limite di  immissione  specifico:  valore
          massimo del  contributo  della  sorgente  sonora  specifica
          misurato  in  ambiente  esterno  ovvero  in   facciata   al
          ricettore. 
              2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) e
          h-bis), sono determinati in funzione della tipologia  della
          sorgente, del periodo della giornata e  della  destinazione
          d'uso  della  zona   da   proteggere.   Nelle   zone   gia'
          urbanizzate, il valore limite di immissione  specifico  non
          si applica alle sorgenti preesistenti alla data di  entrata
          in vigore della presente legge, qualora la  classificazione
          del  territorio  preveda  il  contatto  diretto   di   aree
          classificate  con  valori  che  si  discostano  in   misura
          superiore a 5dBA di livello  sonoro  equivalente.  In  tali
          casi si applica quanto previsto all'articolo  4,  comma  1,
          lettera a), con modalita' tali che le misure contenute  nei
          piani di risanamento  adottati  ai  sensi  dell'articolo  7
          assicurino  comunque  la   prosecuzione   delle   attivita'
          esistenti, laddove compatibili con  la  destinazione  d'uso
          della zona stessa. 
              3. I valori limite di immissione sono distinti in: 
                a)   valori   limite   assoluti,   determinati    con
          riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; 
                b)  valori  limite  differenziali,  determinati   con
          riferimento alla differenza tra il livello  equivalente  di
          rumore ambientale ed il rumore residuo. 
              4.  Restano  ferme  le   altre   definizioni   di   cui
          all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 57 dell'8 marzo 1991. 
              5. I provvedimenti per la limitazione  delle  emissioni
          sonore sono di natura amministrativa, tecnica,  costruttiva
          e gestionale. Rientrano in tale ambito: 
                a)  le  prescrizioni  relative  ai   livelli   sonori
          ammissibili, ai metodi  di  misurazione  del  rumore,  alle
          regole applicabili alla fabbricazione; 
                b) le procedure di collaudo,  di  omologazione  e  di
          certificazione che attestino la  conformita'  dei  prodotti
          alle prescrizioni relative ai livelli  sonori  ammissibili;
          la marcatura dei  prodotti  e  dei  dispositivi  attestante
          l'avvenuta omologazione; 
                c) gli interventi di riduzione del  rumore,  distinti
          in interventi attivi di riduzione  delle  emissioni  sonore
          delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi
          di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente
          al ricettore o sul ricettore stesso; 
                d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del
          traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali  ed
          i piani del  traffico  per  la  mobilita'  extraurbana;  la
          pianificazione   e   gestione   del   traffico    stradale,
          ferroviario, aeroportuale e marittimo; 
                e) la pianificazione urbanistica, gli  interventi  di
          delocalizzazione  di  attivita'  rumorose  o  di  ricettori
          particolarmente sensibili. 
              6. Ai fini della presente  legge  e'  definito  tecnico
          competente la figura professionale idonea ad effettuare  le
          misurazioni, verificare l'ottemperanza ai  valori  definiti
          dalle  vigenti  norme,  redigere  i  piani  di  risanamento
          acustico, svolgere le relative attivita' di controllo. 
              7. La professione di  tecnico  competente  in  acustica
          puo'  essere  svolta  previa  iscrizione  nell'elenco   dei
          tecnici competenti in acustica. 
              8. (abrogato). 
              9. I soggetti che effettuano i controlli devono  essere
          diversi da quelli che svolgono  le  attivita'  sulle  quali
          deve essere effettuato il controllo.».