Art. 9 
 
 
(Avvio  della  sterilizzazione   delle   clausole   di   salvaguardia
          concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise) 
 
  1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera  a),  le  parole  "e'  incrementata  di  tre  punti
percentuali dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti:  "e'
incrementata di 1,5 punti  percentuali  dal  1°  gennaio  2018  e  di
ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e  di
un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020"; 
  b) alla lettera b), le parole "e di ulteriori 0,9 punti percentuali
dal 1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "e di  ulteriori
0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la  medesima  aliquota  e'
ridotta di 0,5 punti percentuali a  decorrere  dal  1°  gennaio  2020
rispetto all'anno  precedente  ed  e'  fissata  al  25  per  cento  a
decorrere dal 1° gennaio 2021"; 
  c) alla lettera c),  le  parole  "2018",  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: "2019".