Art. 9 Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria 1. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e' promosso lo svolgimento di attivita' dedicate allo sviluppo dei temi della creativita' e, in particolare, alla pratica artistica e musicale, volte anche a favorire le potenzialita' espressive e comunicative delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni. Sono altresi' promosse le attivita' dirette alla conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto, in primo luogo attraverso esperienze concrete di visita e conoscenza diretta del patrimonio culturale nazionale. 2. Per la promozione delle pratiche artistiche e musicali e' previsto, in coerenza con quanto disposto all'articolo 1, commi 20 e 85, della legge n. 107 del 2015, l'impiego di docenti, anche di altro grado scolastico, facenti parte dell'organico dell'autonomia e del contingente di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto, ai quali e' assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 e che conservano il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
Note all'art. 9: - Per il testo dei commi 20 e 85 della legge n. 107 del 2015, si veda nelle note all'art. 8.