Art. 9 
 
           Certificazione delle competenze nel primo ciclo 
 
  1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma  6,  descrive  lo
sviluppo dei livelli delle competenze chiave e  delle  competenze  di
cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli  alunni,
anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del  secondo
ciclo. 
  2. La certificazione e' rilasciata al termine della scuola primaria
e del primo ciclo di istruzione. 
  3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze  sono
emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca sulla base dei seguenti principi: 
    a)  riferimento  al  profilo  dello  studente  nelle  Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola  dell'infanzia  e  del  primo
ciclo di istruzione; 
    b) ancoraggio  alle  competenze  chiave  individuate  dall'Unione
europea, cosi' come recepite nell'ordinamento italiano; 
    c)  definizione,  mediante  enunciati  descrittivi,  dei  diversi
livelli di acquisizione delle competenze; 
    d)  valorizzazione  delle  eventuali  competenze   significative,
sviluppate  anche  in  situazioni  di  apprendimento  non  formale  e
informale; 
    e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne
e gli alunni con disabilita'; 
    f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle
prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente  per
ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione  sulle
abilita' di comprensione e uso della lingua inglese.