Art. 9 
 
               Partecipazione economica delle famiglie 
                 ai servizi educativi per l'infanzia 
 
  1. La soglia massima di  partecipazione  economica  delle  famiglie
alle spese di funzionamento dei  servizi  educativi  per  l'infanzia,
pubblici e privati accreditati che ricevono  finanziamenti  pubblici,
e' definita con  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto
conto delle risorse disponibili a legislativa vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Gli Enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie  sulla
base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013, n. 159, nonche' l'esenzione  totale  per  le  famiglie  con  un
particolare  disagio  economico  o  sociale  rilevato   dai   servizi
territoriali. 
  3.  Le  aziende  pubbliche  e  private,  quale  forma  di   welfare
aziendale, possono erogare alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno
figli in eta' compresa  fra  i  tre  mesi  e  i  tre  anni  un  buono
denominato «Buono nido», spendibile nel sistema dei nidi  accreditati
o a gestione  comunale.  Tale  buono  non  prevede  oneri  fiscali  o
previdenziali a carico del datore di lavoro ne' del lavoratore,  fino
a un valore di 150 euro mensili per ogni singolo buono.