Art. 9 
 
                 Gruppi per l'inclusione scolastica 
 
  1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' sostituito
dal seguente: 
  «Art. 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica).  -  1.  Presso  ogni
Ufficio scolastico regionale (USR) e' istituito il Gruppo  di  lavoro
interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di: 
    a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione
e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13,  39
e 40 della presente legge, integrati con le  finalita'  di  cui  alla
legge 13 luglio  2015,  n.  107,  con  particolare  riferimento  alla
continuita'  delle  azioni  sul  territorio,  all'orientamento  e  ai
percorsi integrati scuola-territorio-lavoro; 
    b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT); 
    c) supporto alle  reti  di  scuole  per  la  progettazione  e  la
realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della
scuola. 
  2. Il GLIR e' presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo
delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 e'  garantita  la
partecipazione paritetica dei  rappresentanti  delle  Regioni,  degli
Enti locali  e  delle  associazioni  delle  persone  con  disabilita'
maggiormente  rappresentative   a   livello   regionale   nel   campo
dell'inclusione scolastica. 
  3. La composizione, l'articolazione, le modalita' di funzionamento,
la sede, la durata, nonche' l'assegnazione di ulteriori funzioni  per
il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto
previsto  al  comma  2,  sono  definite  con  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito  delle
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili,   sentito
l'Osservatorio  permanente  per  l'inclusione  scolastica   istituito
presso  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca. 
  4. Per ciascuno degli ambiti territoriali di  cui  all'articolo  1,
comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' istituito il  Gruppo
per l'inclusione  territoriale  (GIT).  Il  GIT  e'  composto  da  un
dirigente  tecnico  o  scolastico  che  lo  presiede,  tre  dirigenti
scolastici  dell'ambito  territoriale,  due  docenti  per  la  scuola
dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e  uno  per  il  secondo
ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR. 
  5.  Il  GIT  riceve  dai  dirigenti  scolastici  le   proposte   di
quantificazione delle risorse di sostegno didattico,  le  verifica  e
formula la relativa proposta all'USR. 
  6. Per lo svolgimento  di  ulteriori  compiti  di  consultazione  e
programmazione delle attivita' nonche'  per  il  coordinamento  degli
interventi  di  competenza  dei  diversi  livelli  istituzionali  sul
territorio, il GIT e' integrato: 
  a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilita'
nel campo dell'inclusione scolastica; 
  b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali. 
  7. Le modalita' di  funzionamento,  la  sede,  la  durata,  nonche'
l'assegnazione di ulteriori funzioni per il  supporto  all'inclusione
scolastica del  GIT  sono  definite  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie   disponibili,   sentito   l'Osservatorio
permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  8. Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di
lavoro  per  l'inclusione  (GLI).  Il  GLI  e'  composto  da  docenti
curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da  personale  ATA,
nonche' da specialisti della Azienda sanitaria locale del  territorio
di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e'  nominato  e
presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il
collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano  per
l'inclusione nonche' i docenti contitolari e  i  consigli  di  classe
nell'attuazione dei PEI. 
  9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione,  il
GLI si avvale della consulenza e del  supporto  degli  studenti,  dei
genitori  e  delle  associazioni  delle   persone   con   disabilita'
maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione
scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il
GLI collabora con le istituzioni pubbliche  e  private  presenti  sul
territorio.». 
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
indica modalita' di riconoscimento  di  «scuole  polo»  che  svolgono
azioni di supporto e consulenza con le reti  del  territorio  per  la
promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di  metodologie  ed
uso di strumenti didattici per l'inclusione.