Art. 9 
 
                      Modifiche all'articolo 12 
               del decreto legislativo n. 150 del 2009 
 
  1. All'articolo 12, comma 1, del decreto  legislativo  n.  150  del
2009, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il Dipartimento
della  funzione  pubblica  titolare  delle  funzioni  di  promozione,
indirizzo e  coordinamento,  esercitate  secondo  le  previsioni  del
decreto  adottato  ai  sensi  dell'articolo   19,   comma   10,   del
decreto-legge n. 90 del 2014;». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 12 (Soggetti). - 1. Nel processo di misurazione e
          valutazione della performance organizzativa  e  individuale
          delle amministrazioni pubbliche intervengono: 
                a) il Dipartimento della funzione  pubblica  titolare
          delle funzioni di promozione,  indirizzo  e  coordinamento,
          esercitate secondo le previsioni del  decreto  adottato  ai
          sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge n.  90  del
          2014; 
                b) gli Organismi indipendenti  di  valutazione  della
          performance di cui all'art. 14; 
                c) l'organo di indirizzo  politico-amministrativo  di
          ciascuna amministrazione; 
                d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.».