Art. 9 
 
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
                                 165 
 
  1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Personale  a  tempo
determinato o assunto con forme di lavoro flessibile»; 
  b) al comma 2 il primo e il secondo  periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: «Le amministrazioni pubbliche possono  stipulare  contratti
di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione  e
lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato,
nonche' avvalersi delle forme contrattuali  flessibili  previste  dal
codice  civile  e  dalle  altre  leggi   sui   rapporti   di   lavoro
nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita' in cui  se
ne  preveda  l'applicazione  nelle  amministrazioni   pubbliche.   Le
amministrazioni pubbliche possono stipulare i  contratti  di  cui  al
primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze  di
carattere esclusivamente temporaneo  o  eccezionale  e  nel  rispetto
delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite  dall'articolo
35. I contratti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  possono
essere stipulati nel  rispetto  degli  articoli  19  e  seguenti  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  escluso  il  diritto  di
precedenza che si applica al  solo  personale  reclutato  secondo  le
procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b),  del  presente
decreto.  I  contratti  di  somministrazione  di   lavoro   a   tempo
determinato sono  disciplinati  dagli  articoli  30  e  seguenti  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la  disciplina
ulteriore eventualmente prevista dai contratti  collettivi  nazionali
di lavoro.»; 
  c) dopo il comma 2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  I  rinvii
operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  ai  contratti
collettivi  devono  intendersi  riferiti,  per  quanto  riguarda   le
amministrazioni  pubbliche,   ai   contratti   collettivi   nazionali
stipulati dall'ARAN.»; 
  d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine di combattere
gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite
istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la  semplificazione
e la pubblica amministrazione, le amministrazioni  redigono,  dandone
informazione   alle   organizzazioni    sindacali    tramite    invio
all'Osservatorio paritetico presso l'Aran,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza  pubblica,  un  analitico  rapporto  informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile  utilizzate,  con  l'indicazione
dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto  della
normativa vigente in  tema  di  protezione  dei  dati  personali,  da
trasmettere, entro il 31  gennaio  di  ciascun  anno,  ai  nuclei  di
valutazione e agli  organismi  indipendenti  di  valutazione  di  cui
all'articolo 14 del decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
nonche' alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento
della  funzione  pubblica  che  redige  una  relazione   annuale   al
Parlamento.»; 
  e) i commi 5-bis e 5-ter sono abrogati; 
  f)  al  comma  5-quater,  primo  periodo,  le   parole   «a   tempo
determinato» sono soppresse; 
  g) dopo il comma 5-quater e' inserito il seguente: «5-quinquies. Il
presente articolo,  fatto  salvo  il  comma  5,  non  si  applica  al
reclutamento  del  personale  docente,  educativo  e  amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le  istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli  enti  di
ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4,  del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  218,  rimane  fermo  quanto
stabilito dal medesimo decreto.». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 36 del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 36 (Personale a tempo determinato o  assunto  con
          forme di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze  connesse
          con  il   proprio   fabbisogno   ordinario   le   pubbliche
          amministrazioni assumono esclusivamente  con  contratti  di
          lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  seguendo   le
          procedure di reclutamento previste dall'art. 35. 
              2.  Le  amministrazioni  pubbliche  possono   stipulare
          contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo   determinato,
          contratti  di  formazione   e   lavoro   e   contratti   di
          somministrazione di lavoro  a  tempo  determinato,  nonche'
          avvalersi  delle  altre   forme   contrattuali   flessibili
          previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti
          di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con  le
          modalita'  in  cui  se  ne  preveda  l'applicazione   nelle
          amministrazioni  pubbliche.  Le  amministrazioni  pubbliche
          possono stipulare i contratti di cui al primo  periodo  del
          presente  comma  soltanto  per   comprovate   esigenze   di
          carattere esclusivamente temporaneo  o  eccezionale  e  nel
          rispetto  delle  condizioni  e  modalita'  di  reclutamento
          stabilite dall'art. 35. I contratti di lavoro subordinato a
          tempo determinato possono  essere  stipulati  nel  rispetto
          degli articoli 19 e seguenti  del  decreto  legislativo  15
          giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si
          applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
          cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.
          I  contratti  di  somministrazione  di   lavoro   a   tempo
          determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e  seguenti
          del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta  salva
          la  disciplina   ulteriore   eventualmente   prevista   dai
          contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e'  possibile
          ricorrere alla somministrazione di lavoro  per  l'esercizio
          di  funzioni  direttive  e  dirigenziali.   Per   prevenire
          fenomeni di precariato, le amministrazioni  pubbliche,  nel
          rispetto  delle   disposizioni   del   presente   articolo,
          sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
          e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
          pubblici   a    tempo    indeterminato.    E'    consentita
          l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo,  della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  ferma   restando   la
          salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
          vincitori  e  dagli  idonei  per  le  assunzioni  a   tempo
          indeterminato. 
              2-bis. I rinvii  operati  dal  decreto  legislativo  15
          giugno  2015,  n.  81,  ai  contratti   collettivi   devono
          intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni
          pubbliche,  ai  contratti  collettivi  nazionali  stipulati
          dall'ARAN. 
              3. Al fine di combattere gli  abusi  nell'utilizzo  del
          lavoro  flessibile,  sulla  base  di  apposite   istruzioni
          fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e
          la pubblica amministrazione, le  amministrazioni  redigono,
          dandone informazione alle organizzazioni sindacali  tramite
          invio  all'Osservatorio  paritetico  presso  l'Aran,  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   un
          analitico rapporto informativo sulle  tipologie  di  lavoro
          flessibile   utilizzate,   con   l'indicazione   dei   dati
          identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della
          normativa vigente in tema di protezione dei dati personali,
          da trasmettere, entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno,  ai
          nuclei di valutazione  e  agli  organismi  indipendenti  di
          valutazione di cui all'art. 14 del decreto  legislativo  27
          ottobre 2009, n. 150, nonche' alla Presidenza del Consiglio
          dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica  che
          redige una relazione annuale al Parlamento. 
              4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
          del rapporto  di  cui  al  precedente  comma  3,  anche  le
          informazioni   concernenti   l'utilizzo   dei    lavoratori
          socialmente utili. 
              5.  In  ogni  caso,  la  violazione   di   disposizioni
          imperative  riguardanti   l'assunzione   o   l'impiego   di
          lavoratori, da parte delle pubbliche  amministrazioni,  non
          puo' comportare la costituzione di  rapporti  di  lavoro  a
          tempo   indeterminato    con    le    medesime    pubbliche
          amministrazioni,  ferma  restando  ogni  responsabilita'  e
          sanzione.  Il  lavoratore   interessato   ha   diritto   al
          risarcimento  del  danno  derivante  dalla  prestazione  di
          lavoro  in  violazione  di  disposizioni   imperative.   Le
          amministrazioni hanno  l'obbligo  di  recuperare  le  somme
          pagate  a  tale  titolo   nei   confronti   dei   dirigenti
          responsabili, qualora la violazione sia  dovuta  a  dolo  o
          colpa grave. I dirigenti che operano  in  violazione  delle
          disposizioni del presente articolo sono responsabili  anche
          ai  sensi  dell'art.  21  del  presente  decreto.  Di  tali
          violazioni  si  terra'  conto  in   sede   di   valutazione
          dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 
              5-bis. (abrogato). 
              5-ter. (abrogato). 
              5-quater. I contratti di  lavoro  posti  in  essere  in
          violazione del presente articolo sono nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle disposizioni del presente  articolo  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21. Al  dirigente
          responsabile  di  irregolarita'  nell'utilizzo  del  lavoro
          flessibile non  puo'  essere  erogata  la  retribuzione  di
          risultato. 
              5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il comma
          5, non si applica al reclutamento  del  personale  docente,
          educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario  (ATA),  a
          tempo determinato  presso  le  istituzioni  scolastiche  ed
          educative statali e degli enti locali,  le  istituzioni  di
          alta formazione artistica, musicale e  coreutica.  Per  gli
          enti di ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e
          19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.
          218, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto.».