Art. 9 Disposizioni finali 1. Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018. 2. Le autorita' di vigilanza di settore adottano, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. 3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto dall'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, e' adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, i concessionari adottano gli adeguamenti tecnologici dei propri processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel medesimo Titolo entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, recante modalita' tecniche per l'alimentazione e consultazione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, e' adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies TUB, avvia la gestione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. 7. Gli allegati tecnici a norme contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, sono abrogati. 8. Gli agenti in attivita' finanziaria qualora nella prestazione di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, riscontrino in capo all'ordinante l'assenza del titolo di soggiorno richiesto dalle vigenti normative in materia, entro dodici ore dal compimento dell'operazione, ne danno notizia al Questore del luogo in cui l'operazione e' stata compiuta, unitamente ai dati relativi all'identita' dell'ordinante e dell'operazione eseguita. 9. Le disposizioni relative ai consulenti finanziari autonomi e alle societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, entrano in vigore all'avvio dell'operativita' dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 10. I rinvii effettuati da disposizioni, contenute in qualsiasi atto o provvedimento normativo, a norme abrogate, sostituite o modificate per effetto del presente decreto, si intendono effettuati, in quanto compatibili, alle norme introdotte ovvero sostituite per effetto della novella recata dal presente decreto.
Note all'art. 9: Il testo degli articoli 3, 16, 21 e 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 3. Principi generali 1. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attivita' istituzionale o professionale. 2. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma 1 rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. 3. Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione. 4. L'applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarita' delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa." "Art. 16. Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili 1. I professionisti di cui all'articolo 12 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attivita' professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi: a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilita' di valore pari o superiore a 15.000 euro; b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata; c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile; d) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; e) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente. 2. I revisori contabili di cui all'articolo 13 osservano gli obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attivita' professionale in forma individuale, associata o societaria, nei casi indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1." "Art. 21. Obblighi del cliente 1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilita', tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilita', tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza." "Art. 45. Tutela della riservatezza 1. I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell'articolo 41 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita' delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalita' di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilita' del titolare dell'attivita' o del legale rappresentante o del loro delegato. 2. Gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2, adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita' dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalita' di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilita' del presidente o di un soggetto da lui delegato. 3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione ai sensi dell'articolo 47 al soggetto che ha effettuato la segnalazione e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10, cui la segnalazione e' collegata secondo le seguenti modalita': a) nel caso di segnalazione effettuata con le modalita' di cui agli articoli 42 e 44, le informazioni sono richieste all'intermediario finanziario e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10, cui la segnalazione e' collegata o alla societa' di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a); b) nel caso degli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43, comma 2, le informazioni sono richieste all'ordine competente; c) nel caso di segnalazione effettuata da professionista che non si avvale dell'ordine professionale, ovvero dagli altri soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, lettera e), 13, comma 1, lettera b), e 14, le informazioni sono richieste al segnalante, adottando adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza di cui al comma 5. 4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonche' gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorita' di vigilanza e gli ordini professionali avvengono per via telematica, con modalita' idonee a garantire la riferibilita' della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonche' l'integrita' delle informazioni trasmesse. 5. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita' dei soggetti che effettuano le segnalazioni. 6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identita' delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10 che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non e' menzionata. 7. L'identita' delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10 puo' essere rivelata solo quando l'autorita' giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. 8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identita' delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10 che hanno effettuato le segnalazioni.". Il Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse, e' cosi' rubricato: "Titolo IV VIGILANZA E CONTROLLI". Il testo dell'articolo 128-undecies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' recita: "Art. 128-undecies Organismo 1. E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo e' dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti. 2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia. 3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attivita' necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge. 4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare ispezioni e puo' chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.". Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2010, n. 36, S.O., cosi' recita: "Articolo 1 Definizioni 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) «consumatore»: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni; b) «servizi di pagamento»: le seguenti attivita': 1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 3.1. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 3.2. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 3.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 4) Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento: 4.1. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 4.2. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 4.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento; 6) rimessa di denaro; 7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi. c) «operazione di pagamento»: l'attivita', posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario; d) «sistema di pagamento» o «sistema di scambio, di compensazione e di regolamento»: un sistema di trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento; e) «pagatore»: il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento; f) «beneficiario»: il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento; g) «prestatore di servizi di pagamento»: uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonche', quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorita' pubbliche; h) «utilizzatore di servizi di pagamento» o «utilizzatore»: il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi; i) «contratto quadro»: il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che puo' dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione di un conto di pagamento; l) «conto di pagamento»: un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o piu' utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento; m) «fondi»: banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica cosi' come definita dall'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385; n) «rimessa di denaro»: servizio di pagamento dove, senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione; o) «ordine di pagamento»: qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'operazione di pagamento; p) «data valuta»: la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento; q) «autenticazione»: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'utilizzo di uno specifico strumento di pagamento, inclusi i relativi dispositivi personalizzati di sicurezza; r) «identificativo unico»: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento; s) «strumento di pagamento»: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento; t) «micro-impresa»: l'impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, e' un'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE; u) «giornata operativa»: il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento e' operativo, in base a quanto e' necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa; v) «addebito diretto»: un servizio di pagamento per l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un'operazione di pagamento e' disposta dal beneficiario in conformita' al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore medesimo; z) «area unica dei pagamenti in euro»: l'insieme dei Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro secondo regole e standard definiti in appositi documenti; aa) «tasso di cambio di riferimento»: il tasso di cambio che e' utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che e' reso disponibile dal fornitore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico.". Il testo del comma 36, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O., cosi' recita: " 36. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto legislativo n. 58 del 1998», sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6, e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonche' la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari». Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonche' alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di cui al primo periodo del presente comma. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono abrogati. Resta ferma la vigente regolamentazione degli obblighi previdenziali degli iscritti all'albo di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998."