Art. 9 
 
 
                         Verifiche ispettive 
 
  1. Ferma restando ogni ulteriore iniziativa di carattere ispettivo,
l'Ispettorato nazionale del lavoro, avvalendosi delle banche  dati  e
di ogni altra informazione in possesso degli Istituti  previdenziali,
svolge accertamenti sulla sussistenza in capo ai  richiedenti  ed  ai
titolari di pensione delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a), b), c) e d), sia su  richiesta  della  sede  INPS,  ai
sensi dell'articolo 5, comma 4, sia in attuazione di  appositi  piani
di controllo adottati annualmente dal Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali, sia, eventualmente, a campione.