Art. 9 
 
 
                         Verifiche ispettive 
 
  1. Ferma restando ogni ulteriore iniziativa di carattere ispettivo,
l'Ispettorato nazionale del lavoro, avvalendosi delle banche  dati  e
di ogni altra informazione in possesso degli Istituti  previdenziali,
svolge accertamenti sulla sussistenza in capo ai  richiedenti  ed  ai
titolari di APE sociale delle condizioni di cui all'articolo 2, comma
1, lettere da a) a d), sia su richiesta della  sede  INPS,  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 3, sia in  attuazione  di  appositi  piani  di
controllo adottati annualmente  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, sia, eventualmente, a campione.