Art. 9 
 
  Sanzioni per inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM 
 
  1. Agli operatori compro oro che non ottemperano agli  obblighi  di
comunicazione di cui all'articolo 3, comma 3, si applica la  sanzione
amministrativa pecuniaria di 1.500 euro. In caso di violazioni gravi,
ripetute  o  sistematiche,  la  sanzione   e'   triplicata.   Se   la
comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza  dei
termini prescritti, la sanzione pecuniaria e' ridotta a 500 euro.  La
procedura per la contestazione delle violazioni di  cui  al  presente
articolo e l'irrogazione e riscossione  delle  relative  sanzioni  e'
attribuita alla competenza dell'OAM.