Art. 9 
 
 
                          Piano di utilizzo 
 
  1. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da  scavo,  redatto  in
conformita' alle disposizioni di cui all'allegato 5, e' trasmesso dal
proponente  all'autorita'  competente  e  all'Agenzia  di  protezione
ambientale territorialmente competente, per  via  telematica,  almeno
novanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso in cui  l'opera
sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto  ambientale  o
di autorizzazione  integrata  ambientale  ai  sensi  della  normativa
vigente, la trasmissione del piano di utilizzo  avviene  prima  della
conclusione del procedimento. 
  2. Il piano  include  la  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta'  redatta  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il
legale rappresentante dell'impresa o  la  persona  fisica  proponente
l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo  4,
in  conformita'  anche  a  quanto  previsto  nell'allegato   3,   con
riferimento alla normale pratica industriale. 
  3. L'autorita' competente verifica d'ufficio la  completezza  e  la
correttezza  amministrativa  della  documentazione  trasmessa.  Entro
trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo,  l'autorita'
competente puo' chiedere, in un'unica  soluzione,  integrazioni  alla
documentazione ricevuta. Decorso tale termine  la  documentazione  si
intende comunque completa. 
  4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo
ovvero dalla eventuale integrazione dello stesso ai sensi  del  comma
3, il proponente, a  condizione  che  siano  rispettati  i  requisiti
indicati nell'articolo 4, avvia la gestione delle terre  e  rocce  da
scavo  nel  rispetto  del  piano  di  utilizzo,  fermi  restando  gli
eventuali altri obblighi previsti  dalla  normativa  vigente  per  la
realizzazione dell'opera. 
  5. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 e' verificata
dall'autorita' competente sulla base del piano di  utilizzo.  Per  le
opere soggette alle procedure di valutazione di  impatto  ambientale,
l'autorita'  competente  puo',  nel  provvedimento  conclusivo  della
procedura   di   valutazione   di   impatto   ambientale,   stabilire
prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo. 
  6. L'autorita' competente, qualora accerti la  mancata  sussistenza
dei requisiti  di  cui  all'articolo  4,  dispone  con  provvedimento
motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle  attivita'
di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. 
  7. Fermi restando i compiti  di  vigilanza  e  controllo  stabiliti
dalle   norme   vigenti,   l'Agenzia   di    protezione    ambientale
territorialmente  competente  effettua,  secondo  una  programmazione
annuale, le  ispezioni,  i  controlli,  i  prelievi  e  le  verifiche
necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel  piano
di utilizzo trasmesso ai sensi del comma 1 e degli articoli 15 e  16,
secondo quanto previsto dall'allegato 9. I  controlli  sono  disposti
anche con metodo a campione o in base  a  programmi  settoriali,  per
categorie di attivita' o  nelle  situazioni  di  potenziale  pericolo
comunque segnalate o rilevate. 
  8.  Nella  fase  di  predisposizione  del  piano  di  utilizzo,  il
proponente  puo'  chiedere  all'Agenzia  di   protezione   ambientale
territorialmente competente o ai soggetti individuati dal decreto  di
cui all'articolo 13,  comma  2,  di  eseguire  verifiche  istruttorie
tecniche e amministrative finalizzate  alla  validazione  preliminare
del piano di utilizzo. In caso di validazione preliminare  del  piano
di utilizzo, i termini del comma 4 sono ridotti della meta'. 
  9. Il  proponente,  dopo  avere  trasmesso  il  piano  di  utilizzo
all'autorita' competente, puo'  chiedere  all'Agenzia  di  protezione
ambientale territorialmente competente o ai soggetti individuati  dal
decreto di cui all'articolo  13,  comma  2,  lo  svolgimento  in  via
preventiva dei controlli previsti dal comma 7. 
  10.  Gli  oneri  economici   derivanti   dalle   attivita'   svolte
dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente  ai
sensi dei commi 7, 8 e 9, nonche' quelli  derivanti  dalle  attivita'
svolte dai soggetti individuati dal decreto di cui  all'articolo  13,
comma 2, ai sensi dei commi 8 e 9, sono a carico del proponente. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo dell'art. 47,  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si veda  nelle
          note all'art. 2.