Art. 9 Modifiche in materia di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane 1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 742: 1) nella rubrica le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 2) al comma 1, le parole: «il ministro di grazia e giustizia domanda» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della giustizia, anche su domanda del pubblico ministero competente, chiede» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre che non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato»; b) dopo l'articolo 742 e' inserito il seguente: «Art. 742-bis (Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero). - 1. Il Ministro della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni eventualmente poste per l'esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale e' stato chiesto il riconoscimento.»; c) all'articolo 743: 1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei termini di cui all'articolo 734»; 3) al comma 4, dopo le parole: «ricorso per cassazione» sono inserite le seguenti: «per violazione di legge» e le parole: «e dell'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'interessato e del difensore»; d) all'articolo 744 le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; e) all'articolo 745 le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia».
Note all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 742, 743, 744 e 745 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 742 (Poteri del Ministro della giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero). - 1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'art. 709 comma 2, il Ministro della giustizia, anche su domanda del pubblico ministero competente, chiede l'esecuzione all'estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa e' richiesta dallo Stato estero, sempre che non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. 2. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della liberta' personale puo' essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l'esecuzione nello Stato estero e' idonea a favorire il suo reinserimento sociale. 3. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della liberta' personale e' ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello Stato richiesto e l'estradizione e' stata negata o non e' comunque possibile.». «Art. 743 (Deliberazione della corte di appello). - 1. La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della liberta' personale non e' ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro della giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinche' promuova il procedimento davanti alla corte di appello. 2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall'art. 127, nei termini di cui all'art. 734. 3. Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere prestato davanti all'autorita' giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all'estero, il consenso puo' essere prestato davanti all'autorita' consolare italiana ovvero davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato estero. 4. La sentenza e' soggetta a ricorso per cassazione per violazione di legge da parte del procuratore generale presso la corte di appello, dell'interessato e del difensore.». «Art. 744 (Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero). - 1. In nessun caso il Ministro della giustizia puo' domandare l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della liberta' personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verra' sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.». «Art. 745 (Richiesta di misure cautelari all'estero). - 1. Se e' domandata l'esecuzione di una pena restrittiva della liberta' personale e il condannato si trova all'estero, il Ministro della giustizia ne richiede la custodia cautelare. 2. Nel domandare l'esecuzione di una confisca, il Ministro ha facolta' di richiedere il sequestro. 2-bis. Il Ministro ha altresi' facolta', nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonche' di richiedere il loro sequestro.».