Art. 9 
 
            Modifiche in materia di esecuzione all'estero 
                     di sentenze penali italiane 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 742: 
      1) nella rubrica le parole: «ministro di  grazia  e  giustizia»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 
      2) al comma 1, le parole: «il ministro di  grazia  e  giustizia
domanda»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «il   Ministro   della
giustizia,  anche  su  domanda  del  pubblico  ministero  competente,
chiede» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  sempre  che
non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento  giuridico
dello Stato»; 
    b) dopo l'articolo 742 e' inserito il seguente: 
  «Art. 742-bis (Poteri del Ministro della giustizia  in  materia  di
esecuzione della decisione nello Stato  estero).  -  1.  Il  Ministro
della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni eventualmente
poste per l'esecuzione nello Stato estero della sentenza della  quale
e' stato chiesto il riconoscimento.»; 
    c) all'articolo 743: 
      1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «Ministro di  grazia
e  giustizia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Ministro   della
giustizia»; 
      2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
nei termini di cui all'articolo 734»; 
      3) al comma 4, dopo le parole: «ricorso  per  cassazione»  sono
inserite le seguenti: «per violazione  di  legge»  e  le  parole:  «e
dell'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'interessato
e del difensore»; 
    d) all'articolo 744 le parole: «ministro di grazia  e  giustizia»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 
    e) all'articolo 745 le parole: «ministro di grazia  e  giustizia»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo degli articoli 742,  743,  744  e
          745 del codice di procedura  penale,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art.  742  (Poteri  del  Ministro  della  giustizia  e
          presupposti dell'esecuzione  all'estero).  -  1.  Nei  casi
          previsti da accordi internazionali o dall'art. 709 comma 2,
          il Ministro della giustizia, anche su domanda del  pubblico
          ministero competente, chiede l'esecuzione all'estero  delle
          sentenze  penali  ovvero  vi  acconsente  quando  essa   e'
          richiesta dallo Stato estero, sempre che non contrasti  con
          i principi fondamentali  dell'ordinamento  giuridico  dello
          Stato. 
              2. L'esecuzione all'estero di una  sentenza  penale  di
          condanna a pena restrittiva della liberta'  personale  puo'
          essere domandata o concessa solo  se  il  condannato,  reso
          edotto delle  conseguenze,  ha  liberamente  dichiarato  di
          acconsentirvi e l'esecuzione nello Stato estero e' idonea a
          favorire il suo reinserimento sociale. 
              3. L'esecuzione all'estero di una  sentenza  penale  di
          condanna a pena restrittiva  della  liberta'  personale  e'
          ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni  previste
          dal comma 2, quando il condannato si trova  nel  territorio
          dello Stato richiesto e l'estradizione e'  stata  negata  o
          non e' comunque possibile.». 
              «Art. 743 (Deliberazione della corte di appello). -  1.
          La domanda di esecuzione  all'estero  di  una  sentenza  di
          condanna a pena restrittiva della liberta' personale non e'
          ammessa senza previa deliberazione favorevole  della  corte
          di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna.  A
          tale scopo il Ministro della giustizia trasmette  gli  atti
          al procuratore generale affinche' promuova il  procedimento
          davanti alla corte di appello. 
              2. La corte delibera con sentenza, osservate  le  forme
          previste dall'art. 127, nei termini di cui all'art. 734. 
              3. Qualora sia necessario il consenso  del  condannato,
          esso deve essere prestato davanti all'autorita' giudiziaria
          italiana. Se il condannato si trova all'estero, il consenso
          puo'  essere  prestato  davanti   all'autorita'   consolare
          italiana ovvero  davanti  all'autorita'  giudiziaria  dello
          Stato estero. 
              4. La sentenza e' soggetta a ricorso per cassazione per
          violazione di  legge  da  parte  del  procuratore  generale
          presso  la  corte  di  appello,  dell'interessato   e   del
          difensore.». 
              «Art.  744  (Limiti  dell'esecuzione   della   condanna
          all'estero).  -  1.  In  nessun  caso  il  Ministro   della
          giustizia puo' domandare  l'esecuzione  all'estero  di  una
          sentenza  penale  di  condanna  a  pena  restrittiva  della
          liberta' personale se si  ha  motivo  di  ritenere  che  il
          condannato  verra'  sottoposto  ad   atti   persecutori   o
          discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso,
          di nazionalita', di lingua,  di  opinioni  politiche  o  di
          condizioni personali o sociali ovvero a pene o  trattamenti
          crudeli, disumani o degradanti.». 
              «Art. 745 (Richiesta di misure cautelari all'estero). -
          1. Se e' domandata l'esecuzione  di  una  pena  restrittiva
          della  liberta'  personale  e  il   condannato   si   trova
          all'estero, il Ministro  della  giustizia  ne  richiede  la
          custodia cautelare. 
              2. Nel  domandare  l'esecuzione  di  una  confisca,  il
          Ministro ha facolta' di richiedere il sequestro. 
              2-bis. Il  Ministro  ha  altresi'  facolta',  nei  casi
          previsti  da  accordi  internazionali,  di  richiedere   lo
          svolgimento di indagini per l'identificazione e la  ricerca
          di beni che si trovano all'estero e  che  possono  divenire
          oggetto di una domanda di esecuzione di  confisca,  nonche'
          di richiedere il loro sequestro.».