Art. 9 
 
                  Capacita' economica e finanziaria 
 
  1. L'adeguata capacita' economica e finanziaria dell'esecutore  dei
lavori e' dimostrata dall'impresa esecutrice secondo quanto  previsto
dagli articoli 83,  comma  2,  84  e  86  del  Codice  dei  contratti
pubblici. 
  2. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS
2-A, OS 2-B e OS 25 l'adeguata capacita' economica e  finanziaria  e'
dimostrata da idonee referenze bancarie  rilasciate  da  un  soggetto
autorizzato  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  ai  sensi   del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 83,  comma
          2, 84 e 86 del citato decreto legislativo 18  aprile  2016,
          n. 50: 
              «Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio).
          - 2. I requisiti e le capacita' di  cui  al  comma  1  sono
          attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo
          presente l'interesse pubblico ad avere il piu' ampio numero
          di potenziali partecipanti, nel rispetto  dei  principi  di
          trasparenza e rotazione. Per  i  lavori,  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da  adottare,
          su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data  di  entrata
          in  vigore  del  presente  codice,  previo   parere   delle
          competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel
          rispetto dei principi di cui al presente articolo  e  anche
          al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e
          delle   piccole   e   medie   imprese,   il   sistema    di
          qualificazione, i casi e le  modalita'  di  avvalimento,  i
          requisiti e le capacita' che devono  essere  posseduti  dal
          concorrente,  anche  in  riferimento  ai  consorzi  di  cui
          all'art. 45, lettere b) e c)e la  documentazione  richiesta
          ai fini  della  dimostrazione  del  loro  possesso  di  cui
          all'allegato XVII. Fino all'adozione di dette linee  guida,
          si applica l'art. 216, comma 14.». 
              «Art.  84  (Sistema  unico  di   qualificazione   degli
          esecutori di lavori pubblici). - 1. Fermo  restando  quanto
          previsto dal comma 12 e dall'art. 90, comma 8,  i  soggetti
          esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di  importo
          pari o superiore a 150.000 euro, provano  il  possesso  dei
          requisiti di qualificazione di cui  all'art.  83,  mediante
          attestazione da parte degli appositi organismi  di  diritto
          privato autorizzati dall'ANAC. 
              2. L'ANAC, con il decreto di cui all'art. 83, comma  2,
          individua,  altresi',  livelli  standard  di  qualita'  dei
          controlli che le societa' organismi di  attestazione  (SOA)
          devono effettuare, con particolare riferimento a quelli  di
          natura   non   meramente   documentale.   L'attivita'    di
          monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli
          standard di qualita'  comporta  l'esercizio  di  poteri  di
          diffida, ovvero, nei casi piu' gravi, la sospensione  o  la
          decadenza dall'autorizzazione all'esercizio  dell'attivita'
          da parte dell'ANAC. 
              3. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente   codice,   l'ANAC   effettua   una   ricognizione
          straordinaria circa il possesso dei requisiti di  esercizio
          dell'attivita' da parte dei soggetti  attualmente  operanti
          in materia di attestazione, e le modalita'  di  svolgimento
          della  stessa,  provvedendo  all'esito  mediante   diffida,
          sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei  casi
          di mancanza del  possesso  dei  requisito  o  di  esercizio
          ritenuto non virtuoso.  L'ANAC  relaziona  sugli  esiti  di
          detta ricognizione straordinaria al Governo e alle  Camere,
          allo scopo di fornire  elementi  di  valutazione  circa  la
          rispondenza del sistema attuale di qualificazione  unica  a
          requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di
          quantita' degli organismi esistenti ovvero di necessita' di
          individuazione di forme  di  partecipazione  pubblica  agli
          stessi e alla relativa attivita' di attestazione. 
              4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano: 
              a) l'assenza dei motivi di esclusione di  cui  all'art.
          80   che   costituisce   presupposto    ai    fini    della
          qualificazione; 
              b) il possesso dei requisiti di capacita'  economica  e
          finanziaria e tecniche e  professionali  indicati  all'art.
          83;  il  periodo  di  attivita'  documentabile  e'   quello
          relativo al decennio antecedente la data di  sottoscrizione
          del  contratto  con  la  SOA  per  il  conseguimento  della
          qualificazione;  tra  i   requisiti   tecnico-organizzativi
          rientrano i certificati rilasciati alle imprese  esecutrici
          da  parte  delle  stazioni  appaltanti.  Gli  organismi  di
          attestazione  acquisiscono  detti  certificati   unicamente
          dall'Osservatorio,  cui  sono  trasmessi  in  copia,  dalle
          stazioni appaltanti; 
              c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualita'
          conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO  9000  e
          alla vigente normativa nazionale,  rilasciate  da  soggetti
          accreditati ai sensi delle norme europee  della  serie  UNI
          CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 
              d) il possesso di certificazione del rating di impresa,
          rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'art. 83, comma 10. 
              4-bis. Gli  organismi  di  cui  al  comma  1  segnalano
          immediatamente  all'ANAC  i  casi  in  cui  gli   operatori
          economici,   ai   fini   della   qualificazione,    rendono
          dichiarazioni false o producono  documenti  non  veritieri.
          L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo  dell'operatore
          economico, tenendo conto della gravita' del fatto  e  della
          sua  rilevanza  nel  procedimento  di  qualificazione,   ne
          dispone l'iscrizione nel  casellario  informatico  ai  fini
          dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti
          di subappalto, ai sensi dell'art. 80 , comma 5, lettera g),
          per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita
          dall'ANAC,   l'iscrizione    perde    efficacia    ed    e'
          immediatamente cancellata. 
              5. Il sistema unico di qualificazione  degli  esecutori
          di  contratti  pubblici  e'  articolato  in  rapporto  alle
          tipologie e all'importo dei lavori. 
              6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal
          fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede
          qualsiasi  documento  ritenuto  necessario.  I  poteri   di
          vigilanza e di controllo sono esercitati anche su  motivata
          e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di
          una  stazione  appaltante.  Le  stazioni  appaltanti  hanno
          l'obbligo  di  effettuare  controlli,  almeno  a  campione,
          secondo modalita'  predeterminate,  sulla  sussistenza  dei
          requisiti     oggetto     dell'attestazione,     segnalando
          immediatamente  le  eventuali   irregolarita'   riscontrate
          all'ANAC,   che   dispone    la    sospensione    cautelare
          dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro  dieci
          giorni dalla ricezione dell'istanza medesima.  Sull'istanza
          di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni,  secondo
          modalita'  stabilite  nelle  linee   guida.   I   controlli
          effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento
          positivo di valutazione  ai  fini  dell'attribuzione  della
          premialita' di cui all'art. 38. 
              7.  Per  gli  appalti  di  lavori  di  importo  pari  o
          superiore ai 20 milioni di euro, oltre  alla  presentazione
          dell'attestazione dei requisiti di  qualificazione  di  cui
          all'art.  83,  la  stazione  appaltante   puo'   richiedere
          requisiti aggiuntivi finalizzati: 
              a) alla verifica della capacita' economico-finanziaria.
          In  tal  caso   il   concorrente   fornisce   i   parametri
          economico-finanziari significativi  richiesti,  certificati
          da societa' di revisione ovvero altri soggetti preposti che
          si   affianchino   alle   valutazioni   tecniche    proprie
          dell'organismo di certificazione, da  cui  emerga  in  modo
          inequivoco   la   esposizione   finanziaria    dell'impresa
          concorrente all'epoca in  cui  partecipa  ad  una  gara  di
          appalto; in  alternativa  a  tale  requisito,  la  stazione
          appaltante puo' richiedere una  cifra  d'affari  in  lavori
          pari a due volte l'importo a base di  gara,  che  l'impresa
          deve aver realizzato nei migliori  cinque  dei  dieci  anni
          antecedenti la data di pubblicazione del bando; 
              b) alla verifica della capacita' professionale per  gli
          appalti  per  i  quali  viene   richiesta   la   classifica
          illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di
          aver eseguito lavori per entita' e tipologia compresi nella
          categoria individuata come prevalente  a  quelli  posti  in
          appalto   opportunamente   certificati   dalle   rispettive
          stazioni appaltanti, tramite presentazione del  certificato
          di esecuzione lavori; tale requisito si applica  solo  agli
          appalti di lavori di importo superiore  a  100  milioni  di
          euro. 
              8.  Le  linee  guida  di  cui  al   presente   articolo
          disciplinano i casi e le  modalita'  di  sospensione  o  di
          annullamento delle attestazioni, nonche' di decadenza delle
          autorizzazioni degli organismi di  attestazione.  Le  linee
          guida   disciplinano,   altresi',   i   criteri   per    la
          determinazione   dei   corrispettivi   dell'attivita'    di
          qualificazione, in rapporto all'importo complessivo  ed  al
          numero delle categorie  generali  o  specializzate  cui  si
          richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche  alla
          necessaria riduzione  degli  stessi  in  caso  di  consorzi
          stabili nonche' per le microimprese e le  piccole  e  medie
          imprese. 
              9. Al fine di garantire l'effettivita' e la trasparenza
          dei  controlli  sull'attivita'  di  attestazione  posta  in
          essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico  sul
          proprio sito  il  criterio  e  il  numero  di  controlli  a
          campione  da  effettuare  annualmente  sulle   attestazioni
          rilasciate dalle SOA. 
              10. La violazione delle disposizioni delle linee  guida
          e' punita con le sanzione previste dall'art. 213, comma 13.
          Per le violazioni di cui  al  periodo  precedente,  non  e'
          ammesso il pagamento in  misura  ridotta.  L'importo  della
          sanzione e' determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione
          sulla base dei  criteri  generali  di  cui  alla  legge  24
          novembre 1981,  n.  689,  con  particolare  riferimento  ai
          criteri di proporzionalita'  e  adeguatezza  alla  gravita'
          della fattispecie. Nei casi piu' gravi,  in  aggiunta  alla
          sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la  sanzione
          accessoria della sospensione dell'attivita' di impresa  per
          un periodo da un mese a due anni,  ovvero  della  decadenza
          dell'autorizzazione. La  decadenza  dell'autorizzazione  si
          applica sempre in caso di reiterazione della violazione che
          abbia comportato la sanzione accessoria  della  sospensione
          dell'attivita', ai sensi della legge 24 novembre  1981,  n.
          689. 
              11. La qualificazione della SOA  ha  durata  di  cinque
          anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
          requisiti di  ordine  generale  nonche'  dei  requisiti  di
          capacita' strutturale indicati nelle linee guida. 
              12. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  del
          presente   codice,   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  su  proposta  dell'ANAC,
          sentite le  competenti  Commissioni  parlamentari,  vengono
          individuate modalita' di qualificazione, anche  alternative
          o sperimentali da parte  di  stazioni  appaltanti  ritenute
          particolarmente qualificate  ai  sensi  dell'art.  38,  per
          migliorare     l'effettivita'     delle     verifiche     e
          conseguentemente  la  qualita'   e   la   moralita'   delle
          prestazioni  degli  operatori  economici,   se   del   caso
          attraverso un graduale superamento  del  sistema  unico  di
          qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. 
              12-bis. I soggetti che alla data di entrata  in  vigore
          del presente codice svolgevano  la  funzione  di  direttore
          tecnico presso un esecutore  di  contratti  pubblici  e  in
          possesso  alla  medesima  data  di  una  esperienza  almeno
          quinquennale, fatto salvo  quanto  disposto  all'art.  146,
          comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere
          tali funzioni.». 
              «Art. 86 (Mezzi di prova). - 1. Le stazioni  appaltanti
          possono chiedere i  certificati,  le  dichiarazioni  e  gli
          altri  mezzi  di  prova  di  cui  al  presente  articolo  e
          all'allegato XVII, come prova  dell'assenza  di  motivi  di
          esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di
          selezione di cui all'art. 83. Le  stazioni  appaltanti  non
          esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente
          articolo, all'allegato XVII e all'art.  87.  Gli  operatori
          economici  possono  avvalersi  di  qualsiasi  mezzo  idoneo
          documentale per provare che essi disporranno delle  risorse
          necessarie. 
              2.  Le  stazioni  appaltanti   accettano   i   seguenti
          documenti come prova sufficiente della  non  applicabilita'
          all'operatore economico dei motivi  di  esclusione  di  cui
          all'art. 80: 
              a) per quanto riguarda i commi 1  ,  2  e  3  di  detto
          articolo, il certificato del casellario  giudiziario  o  in
          sua mancanza, un  documento  equivalente  rilasciato  dalla
          competente autorita'  giudiziaria  o  amministrativa  dello
          Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da  cui
          risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti; 
              b) per quanto riguarda il comma 4  di  detto  articolo,
          tramite   apposita    certificazione    rilasciata    dalla
          amministrazione fiscale competente e,  con  riferimento  ai
          contributi  previdenziali  e  assistenziali,   tramite   il
          Documento Unico della  Regolarita'  Contributiva  acquisito
          d'ufficio dalle stazioni  appaltanti  presso  gli  Istituti
          previdenziali  ai  sensi  della  normativa  vigente  ovvero
          tramite analoga certificazione rilasciata  dalle  autorita'
          competenti di altri Stati. 
              3.  Se  del  caso,  uno  Stato  membro   fornisce   una
          dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o
          i certificati di cui al comma 2 non sono rilasciati  o  che
          questi  non  menzionano  tutti  i   casi   previsti,   tali
          dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione  mediante
          il registro online dei certificati (e-Certis). 
              4. Di norma,  la  prova  della  capacita'  economica  e
          finanziaria dell'operatore economico  puo'  essere  fornita
          mediante uno o piu' mezzi di prova  indicati  nell'allegato
          XVII, parte  I.  L'operatore  economico,  che  per  fondati
          motivi non e' in grado di presentare le  referenze  chieste
          dall'amministrazione  aggiudicatrice,   puo'   provare   la
          propria  capacita'  economica  e  finanziaria  mediante  un
          qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
          appaltante. 
              5. Le  capacita'  tecniche  degli  operatori  economici
          possono essere dimostrate con uno o piu' mezzi di prova  di
          cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della  natura,
          della quantita' o dell'importanza e  dell'uso  dei  lavori,
          delle forniture o dei servizi. 
              5-bis.  L'esecuzione  dei  lavori  e'  documentata  dal
          certificato di esecuzione dei  lavori  redatto  secondo  lo
          schema predisposto dall'ANAC con  le  linee  guida  di  cui
          all'art. 83, comma 2. L'attribuzione,  nel  certificato  di
          esecuzione dei lavori, delle categorie  di  qualificazione,
          relative  ai  lavori   eseguiti,   viene   effettuata   con
          riferimento alle categorie richieste nel bando  di  gara  o
          nell'avviso  o  nella  lettera  di   invito.   Qualora   il
          responsabile unico del procedimento riporti nel certificato
          di  esecuzione  dei  lavori  categorie  di   qualificazione
          diverse da quelle previste nel bando di gara o  nell'avviso
          o  nella  lettera  di  invito,  si  applicano  le  sanzioni
          previste dall'art. 213, comma 13, nel caso di comunicazioni
          non veritiere. 
              6. Per il tramite della cabina di regia  sono  messe  a
          disposizione degli altri Stati  membri,  su  richiesta,  le
          informazioni riguardanti i motivi  di  esclusione  elencati
          all'art.  80,  l'idoneita'   all'esercizio   dell'attivita'
          professionale, la capacita'  finanziaria  e  tecnica  degli
          offerenti   di   cui   all'art.   83,   nonche'   eventuali
          informazioni relative ai mezzi di prova di cui al  presente
          articolo.». 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre  1993,
          n. 230, S.O.