Art. 9 
 
                         Sovraindebitamento 
 
  1. Nell'esercizio della  delega  di  cui  all'articolo  1,  per  la
disciplina  della  procedura   di   composizione   delle   crisi   da
sovraindebitamento di cui alla  legge  27  gennaio  2012,  n.  3,  il
Governo procede al riordino e alla semplificazione  della  disciplina
in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)   comprendere   nella   procedura   i   soci   illimitatamente
responsabili e individuare criteri di  coordinamento  nella  gestione
delle procedure per sovraindebitamento riguardanti piu' membri  della
stessa famiglia; 
    b)  disciplinare   le   soluzioni   dirette   a   promuovere   la
continuazione  dell'attivita'  svolta  dal   debitore,   nonche'   le
modalita'  della   loro   eventuale   conversione   nelle   soluzioni
liquidatorie,  anche  ad  istanza  del   debitore,   e   consentendo,
esclusivamente  per  il  debitore-consumatore,  solo   la   soluzione
liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in  cui  la
crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede  o  frode  del
debitore; 
    c) consentire al debitore meritevole, che non  sia  in  grado  di
offrire ai creditori alcuna utilita', diretta  o  indiretta,  nemmeno
futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo
l'obbligo  di  pagamento  del  debito  entro  quattro  anni,  laddove
sopravvengano utilita'; 
    d) prevedere che il piano del consumatore possa comprendere anche
la  ristrutturazione  dei   crediti   derivanti   da   contratti   di
finanziamento  con  cessione  del  quinto  dello  stipendio  o  della
pensione e dalle operazioni di prestito su pegno; 
    e)  prevedere  che  nella   relazione   dell'organismo   di   cui
all'articolo 9, comma 3-bis, della legge 27 gennaio 2012, n.  3,  sia
indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della  concessione  del
finanziamento,  abbia  tenuto  conto  del   merito   creditizio   del
richiedente,  valutato  in  relazione  al  suo  reddito  disponibile,
dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; 
    f)  precludere  l'accesso  alle  procedure   ai   soggetti   gia'
esdebitati nei cinque  anni  precedenti  la  domanda  o  che  abbiano
beneficiato dell'esdebitazione per due  volte,  ovvero  nei  casi  di
frode accertata; 
    g) introdurre misure protettive  simili  a  quelle  previste  nel
concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori,  o  anche
d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori; 
    h)  riconoscere  l'iniziativa  per  l'apertura  delle   soluzioni
liquidatorie, anche in pendenza di procedure  esecutive  individuali,
ai creditori  e,  quando  l'insolvenza  riguardi  l'imprenditore,  al
pubblico ministero; 
    i) ammettere all'esdebitazione anche le  persone  giuridiche,  su
domanda e con procedura semplificata, purche' non  ricorrano  ipotesi
di frode ai creditori o  di  volontario  inadempimento  del  piano  o
dell'accordo; 
    l)  prevedere  misure  sanzionatorie,  eventualmente  di   natura
processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a
carico   del   creditore   che   abbia   colpevolmente    contribuito
all'aggravamento della situazione di indebitamento; 
    m)  attribuire  anche  ai  creditori  e  al  pubblico   ministero
l'iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria,  nei  casi
di frode o inadempimento. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  9  della  legge  27
          gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura  e  di
          estorsione,  nonche'  di  composizione   delle   crisi   da
          sovraindebitamento): 
              «Art. 9 (Deposito della proposta). - 1. La proposta  di
          accordo e' depositata presso  il  tribunale  del  luogo  di
          residenza o sede principale del  debitore.  Il  consumatore
          deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo
          ove  ha  la  residenza.  La  proposta,  contestualmente  al
          deposito presso il tribunale,  e  comunque  non  oltre  tre
          giorni, deve essere presentata, a  cura  dell'organismo  di
          composizione della crisi, all'agente  della  riscossione  e
          agli  uffici  fiscali,  anche  presso  gli   enti   locali,
          competenti sulla base  dell'ultimo  domicilio  fiscale  del
          proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione
          fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti. 
              2. Unitamente alla proposta  devono  essere  depositati
          l'elenco di tutti  i  creditori,  con  l'indicazione  delle
          somme  dovute,  di  tutti  i  beni  del  debitore  e  degli
          eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque
          anni,  corredati  delle  dichiarazioni  dei  redditi  degli
          ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita'  del
          piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie  al
          sostentamento suo e della sua famiglia, previa  indicazione
          della  composizione  del  nucleo  familiare  corredata  del
          certificato dello stato di famiglia. 
              3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa  deposita
          altresi' le scritture contabili degli ultimi tre  esercizi,
          unitamente a dichiarazione che ne  attesta  la  conformita'
          all'originale. 
              3-bis.  Alla  proposta  di  piano  del  consumatore  e'
          altresi'   allegata   una    relazione    particolareggiata
          dell'organismo  di  composizione  della  crisi   che   deve
          contenere: 
                a) l'indicazione  delle  cause  dell'indebitamento  e
          della diligenza  impiegata  dal  consumatore  nell'assumere
          volontariamente le obbligazioni; 
                b) l'esposizione delle ragioni  dell'incapacita'  del
          debitore di adempiere le obbligazioni assunte; 
                c) il resoconto sulla  solvibilita'  del  consumatore
          negli ultimi cinque anni; 
                d) l'indicazione della eventuale  esistenza  di  atti
          del debitore impugnati dai creditori; 
                e) il giudizio  sulla  completezza  e  attendibilita'
          della documentazione depositata dal consumatore  a  corredo
          della proposta, nonche'  sulla  probabile  convenienza  del
          piano rispetto all'alternativa liquidatoria. 
              3-ter. Il giudice puo' concedere un termine  perentorio
          non superiore a quindici giorni per apportare  integrazioni
          alla proposta e produrre nuovi documenti. 
              3-quater. Il deposito della proposta di  accordo  o  di
          piano  del  consumatore  sospende,  ai  soli  effetti   del
          concorso, il corso degli interessi convenzionali o  legali,
          a meno che i crediti non siano  garantiti  da  ipoteca,  da
          pegno o privilegio, salvo quanto  previsto  dagli  articoli
          2749, 2788 e  2855,  commi  secondo  e  terzo,  del  codice
          civile.».