Art. 9 
 
Violazione degli obblighi dell'esercente persona fisica,  del  pilota
  responsabile  del  volo  o   dell'organizzazione   riguardanti   le
  operazioni di volo derivanti dall'articolo 8 del regolamento 
 
  1. Sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
euro a 10.000 euro esercente persona fisica o il pilota  responsabile
del volo che violano le disposizioni inerenti i requisiti  essenziali
per  l'esercizio  degli  aeromobili  di  cui   all'articolo   8   del
regolamento concernenti, alternativamente: 
    a) le generalita'; 
    b) la preparazione del volo; 
    c) le condizioni e le operazioni di volo; 
    d) le prestazioni e le limitazioni operative dell'aeromobile; 
    e) gli strumenti, i dati e gli equipaggiamenti; 
    f) l'aeronavigabilita' continua; 
    g) i membri di equipaggio. 
  2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono  l'esercente
persona fisica o il pilota  responsabile  del  volo  che  violano  le
corrispondenti norme di attuazione in materia di requisiti tecnici  e
procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo. 
  3. L'esercente persona fisica o il pilota responsabile del volo che
viola  le  disposizioni  inerenti   ai   requisiti   essenziali   per
l'esercizio degli aeromobili concernenti  i  requisiti  supplementari
per le operazioni di volo di aeromobili  a  scopo  commerciale  o  di
aeromobili  a  motore  complessi,  sono  soggetti  ad  una   sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 
  4.  La  persona  fisica  che  partecipa  a  qualsiasi  titolo  alle
operazioni di volo in violazione delle disposizioni  dell'Annesso  18
alla  Convenzione  di  Chicago  in  materia  di  trasporto  di  merci
pericolose e' soggetta ad una sanzione amministrativa  pecuniaria  da
1.000 euro a 10.000 euro. 
  5. L'organizzazione che svolge attivita' aeronautiche in violazione
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4  e'  soggetta  ad  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.