Art. 9 Valutazione istruttoria 1. Le richieste di agevolazione, corredate dalla documentazione di cui all'articolo 5, comma 2, sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione di cui all'articolo 5 comma 1. Il Soggetto gestore termina l'istruttoria entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi del comma 7, da parte del Soggetto gestore, sono sospesi i termini di cui al periodo precedente, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi di comunicazione dei motivi ostativi di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Il procedimento di valutazione comprende la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, regolata dal successivo comma 3, e l'esame di merito, regolato dal seguente comma 4. 3. La verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni riguarda la sussistenza di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento relativamente alle caratteristiche dei soggetti richiedenti e alle caratteristiche dell'iniziativa oggetto della domanda. 4. L'esame di merito e' basato sui seguenti criteri di valutazione: a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci rispetto alla specifica attivita' prevista dal progetto imprenditoriale anche con riguardo a titoli e certificazioni possedute; b) capacita' dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo; c) potenzialita' del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa e relative strategie di marketing; d) sostenibilita' tecnico-economica dell'iniziativa, con particolare riferimento all'equilibrio economico, nonche' alla pertinenza e coerenza del programma di spesa; e) verifica della sussistenza dei requisiti per la concedibilita' della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI. 5. Con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, e' fissata l'articolazione dei suddetti criteri di valutazione in parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili ai progetti imprenditoriali, nonche' le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni. 6. Nel caso in cui la documentazione prodotta non soddisfi i requisiti di accesso e/o uno o piu' criteri di valutazione, il Soggetto gestore invia una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 7. Il Soggetto gestore, in ogni fase dell'istruttoria, puo' richiedere via PEC al soggetto richiedente, una sola volta, i chiarimenti o le integrazioni necessari rispetto ai dati e documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni devono essere trasmesse dal soggetto richiedente via PEC entro venti giorni dalla richiesta, pena la decadenza. Nel caso di cui ai periodi precedenti, i termini previsti per lo svolgimento delle attivita' istruttorie da parte del Soggetto gestore sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni. 8. All'esito del procedimento istruttorio di cui ai commi 3 e 4 o della procedura di cui al comma 6, il Soggetto gestore individua i soggetti beneficiari, e comunica a mezzo PEC ai soggetti richiedenti l'esito della valutazione. 9. In caso di esito positivo della valutazione il Soggetto gestore richiede: a) con riferimento ai soggetti richiedenti eventualmente non residenti nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 91/2017, la documentazione attestante l'avvenuto trasferimento della residenza in una delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 91/2017, da far pervenire al Soggetto gestore entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di esito della valutazione, ovvero entro centoventi giorni per i soggetti che trasferiscano la residenza dall'estero, pena la decadenza della domanda; b) con riferimento ai soggetti richiedenti eventualmente non ancora costituiti nelle forme di cui all'articolo 3 comma 2, la documentazione indicata all'articolo 5, comma 4 del presente regolamento da far pervenire al Soggetto gestore entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di esito della valutazione, pena la decadenza della domanda; c) la documentazione attestante l'avvenuta concessione del finanziamento bancario, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), al soggetto beneficiario da parte di una banca finanziatrice, da far pervenire al Soggetto gestore entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione di esito della valutazione, pena la decadenza della domanda. 10. Verificata la completezza della documentazione presentata, il Soggetto gestore procede all'adozione del provvedimento di concessione di cui al successivo articolo 10.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»: «Art. 10-bis Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione." - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123: «Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud" 1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al comma 17 e' attivata una misura denominata: "Resto al Sud".»