Art. 9 
 
         Termini e modalita' del ribaltamento del contributo 
 
  1.  I  beneficiari  sono  tenuti  al  riversamento  del  contributo
ricevuto annualmente in misura non  inferiore  al  70  per  cento  in
favore  delle  imprese  clienti   che   abbiano   effettuato   almeno
centocinquanta imbarchi di unita' di trasporto ammesse al contributo.
Nei casi di cui all'articolo 7 comma 6, i beneficiari saranno  tenuti
al riversamento integrale del contributo ricevuto. 
  2. Per le imprese clienti  che  abbiano  effettuato  un  numero  di
imbarchi minimo pari a 4000 la percentuale  di  cui  al  comma  1  e'
elevata all'80 per cento. 
  3. Le imprese armatrici, ai fini del ribaltamento  della  quota  di
contributo spettante alle  imprese  di  autotrasporto  clienti,  sono
tenute a verificare la regolarita' di quest'ultime presso il  portale
dell'Albo degli Autotrasportatori. La  quota  di  contributo  non  e'
ribaltata alle imprese che non risultino in regola  a  seguito  delle
verifiche. Il calcolo della quota spettante ai  singoli  clienti,  ai
sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, e' effettuato dopo la verifica di
cui al presente comma. 
  4. In caso di consorzi il ribaltamento e' effettuato in favore  del
consorzio stesso. 
  5. Il ribaltamento del contributo  e'  praticato  dal  beneficiario
sotto forma di rimborso diretto o di sconto  per  successivi  servizi
prestati, a favore dei propri clienti  entro  e  non  oltre  sessanta
giorni dal ricevimento del contributo medesimo.  Entro  i  successivi
trenta  giorni  l'impresa  armatrice  trasmette   al   Ministero   la
documentazione  atta  a  comprovare  tale  ribaltamento  per  ciascun
cliente.