Art. 9 Termini e modalita' del ribaltamento del contributo 1. I beneficiari sono tenuti al riversamento del contributo ricevuto annualmente in misura non inferiore al 70 per cento in favore delle imprese clienti che abbiano effettuato almeno centocinquanta imbarchi di unita' di trasporto ammesse al contributo. Nei casi di cui all'articolo 7 comma 6, i beneficiari saranno tenuti al riversamento integrale del contributo ricevuto. 2. Per le imprese clienti che abbiano effettuato un numero di imbarchi minimo pari a 4000 la percentuale di cui al comma 1 e' elevata all'80 per cento. 3. Le imprese armatrici, ai fini del ribaltamento della quota di contributo spettante alle imprese di autotrasporto clienti, sono tenute a verificare la regolarita' di quest'ultime presso il portale dell'Albo degli Autotrasportatori. La quota di contributo non e' ribaltata alle imprese che non risultino in regola a seguito delle verifiche. Il calcolo della quota spettante ai singoli clienti, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, e' effettuato dopo la verifica di cui al presente comma. 4. In caso di consorzi il ribaltamento e' effettuato in favore del consorzio stesso. 5. Il ribaltamento del contributo e' praticato dal beneficiario sotto forma di rimborso diretto o di sconto per successivi servizi prestati, a favore dei propri clienti entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del contributo medesimo. Entro i successivi trenta giorni l'impresa armatrice trasmette al Ministero la documentazione atta a comprovare tale ribaltamento per ciascun cliente.