Art. 9 
 
 
                    Rientro anticipato al lavoro 
 
  1. Ai fini della ripresa dell'attivita' lavorativa, per  guarigione
anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato  nel
certificato di malattia, il dipendente  e'  tenuto  a  richiedere  un
certificato sostitutivo. 
  2. Il certificato sostitutivo e' rilasciato dal medesimo medico che
ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di  prognosi
ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto  del
primo.