Art. 9 
 
 
Stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e   disposizioni
                              relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2018,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 
  2. Le somme versate dal  CONI  nell'ambito  della  voce  «  Entrate
derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato
di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, al programma « Prevenzione dal rischio
e soccorso pubblico », nell'ambito della missione « Soccorso civile »
dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'interno  per  l'anno
finanziario  2018,  per  essere   destinate   alle   spese   relative
all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione,  al
completamento   e   all'adattamento   di   infrastrutture    sportive
concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno,  sono  indicate  le  spese  per  le  quali  si  possono
effettuare, per l'anno finanziario 2018,  prelevamenti  dal  fondo  a
disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo  1  della
legge  12  dicembre  1969,  n.  1001,  iscritto   nel   programma   «
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito  della
missione « Ordine pubblico e sicurezza ». 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2018,  le
variazioni compensative di bilancio anche tra i  titoli  della  spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti  per
l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e  successive  modificazioni,
dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio  1999,  n.  133,  e
successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della  legge  3
maggio 1999, n. 124, relative ai  trasferimenti  erariali  agli  enti
locali. 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire,  con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per
l'anno finanziario 2018,  le  risorse  iscritte  nel  capitolo  2313,
istituito  nel  programma  «  Flussi  migratori,  interventi  per  lo
sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti,  rapporti  con
le  confessioni   religiose   »,   nell'ambito   della   missione   «
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti  »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito
nel programma « Pianificazione e coordinamento  Forze  di  polizia  »
nell'ambito della missione  «  Ordine  pubblico  e  sicurezza  »  del
medesimo stato di previsione, in attuazione  dell'articolo  1,  comma
562, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  dell'articolo  34  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, per l'anno finanziario 2018,  con  propri  decreti,  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  le   variazioni
compensative di bilancio anche tra i titoli della  spesa,  occorrenti
per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14
marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di  federalismo
fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province. 
  7. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, con  propri  decreti,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, per l'anno  finanziario  2018,  i  contributi
relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno,  di  cui
all'articolo 5, comma 2-ter,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del  bilancio
dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis  del  medesimo
testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per
il rimpatrio degli stranieri verso  i  Paesi  di  origine  ovvero  di
provenienza. 
  8. Al fine di reperire le risorse occorrenti per  il  finanziamento
dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito  di  cittadini  di
Paesi terzi verso il Paese di origine  o  di  provenienza,  ai  sensi
dell'articolo 14ter del testo unico di cui al decreto legislativo  25
luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, per l'anno  finanziario  2018,  le  occorrenti
variazioni compensative di bilancio, nello stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi. 
  9. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di  erogazione
unificata di competenze fisse e  accessorie  al  personale  da  parte
delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione
nell'anno successivo delle somme  rimaste  da  pagare  alla  fine  di
ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie,  per
tutti  gli  appartenenti  alle  Forze  di  polizia  si  applicano  le
disposizioni di cui al  comma  3  dell'articolo  2  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2018,  le
variazioni compensative di bilancio tra i programmi  di  spesa  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  «  Elaborazione,
quantificazione  e  assegnazione   delle   risorse   finanziarie   da
attribuire agli enti locali » e « Gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali e  provinciali  »,  in  relazione  alle  minori  o  maggiori
occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali
e comunali necessarie ai sensi dell'articolo  7,  comma  31-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  dell'articolo  10   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
  11. Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema
di  erogazione  unificata  delle  competenze  accessorie  dovute   al
personale della Polizia di Stato,  per  i  servizi  resi  nell'ambito
delle convenzioni stipulate con Poste italiane Spa, con l'ANAS S.p.A.
e con l'Associazione italiana societa'  concessionarie  autostrade  e
trafori, il Ministro dell'interno e' autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, previo assenso del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  le
occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte
sul capitolo 2502, istituito nel programma «  Contrasto  al  crimine,
tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica  »  della  missione  «
Ordine pubblico e sicurezza » sui pertinenti capitoli dello stato  di
previsione del Ministero dell'interno.