Art. 9 Comitato tecnico 1. Con decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico, e' istituito un Comitato tecnico. 2. Il Comitato tecnico e' composto da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti di comprovata esperienza e professionalita', designati due dal Ministero dello sviluppo economico e due dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca. 3. Il Comitato tecnico ha il compito di: a) provvedere agli adempimenti tecnici, amministrativi e istruttori nonche' predisporre ogni azione utile al raggiungimento degli obiettivi del presente decreto; b) supportare il Ministero in tutte le fasi della procedura stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 4. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennita' di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Agli oneri di funzionamento del Comitato il Ministero dello sviluppo economico provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.