Art. 9 
 
 
       Conferenze-stampa dei rappresentanti nazionali di lista 
 
  1. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle  trasmissioni  di
cui agli articoli precedenti, la  Rai  trasmette,  nelle  ultime  due
settimane  precedenti  il  voto,  una  serie   di   conferenze-stampa
riservate ai rappresentanti nazionali di lista. Qualora nella  stessa
serata sia trasmessa piu' di una conferenza-stampa,  le  trasmissioni
devono essere consecutive. La successione giornaliera e oraria  delle
conferenze-stampa e' determinata mediante sorteggio. 
  2. Ciascuna conferenza-stampa ha una durata di quaranta  minuti  ed
e' trasmessa a partire dalle ore 21, possibilmente in date diverse da
quelle delle interviste di cui all'art. 8, in orari non  coincidenti.
A ciascuna di esse prende parte  un  numero  uguale  di  giornalisti,
entro il massimo di cinque, individuati dalla societa' concessionaria
del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli
non dipendenti dalle testate della  Rai,  sulla  base  del  principio
dell'equilibrata rappresentanza di genere. 
  3. La conferenza-stampa e' moderata da un  giornalista  della  Rai;
essa e' organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto
di principi di equilibrio, correttezza e parita'  di  condizioni  nei
confronti dei soggetti intervistati. I  giornalisti  pongono  domande
ciascuna della durata non superiore a 30 secondi. 
  4. Le conferenze-stampa sono trasmesse  in  diretta.  Si  applicano
peraltro le disposizioni di cui all'art. 3, commi 6 e  7,  e  di  cui
all'art. 6, commi da 6 a 11.