Art. 9 
 
 
                 Programmi di informazione trasmessi 
                       sulle emittenti locali 
 
  1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art.  2,  comma
1, lettera b), del Codice di autoregolamentazione di cui  al  decreto
del  Ministro  delle  comunicazioni  8  aprile  2004,  le   emittenti
radiofoniche e televisive  locali  devono  garantire  il  pluralismo,
attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', la correttezza,
la  completezza,  la  lealta',  l'imparzialita',   l'equita'   e   la
pluralita' dei punti di vista. A tal fine,  quando  vengono  trattate
questioni  relative  alla  consultazione  elettorale,   deve   essere
assicurato  l'equilibrio  tra  i  soggetti  politici  secondo  quanto
previsto dall'art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  e
dal Codice di autoregolamentazione. 
  2. Resta comunque salva per l'emittente la liberta' di  commento  e
di critica, che, in chiara distinzione tra informazione  e  opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a
carattere comunitario di cui all'art. 16,  comma  5,  della  legge  6
agosto 1990, n.  223  e  all'art.  1,  comma  1,  lettera  f),  della
deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, dell'Autorita', come  definite
all'art. 2, comma 1, lettera aa), n. 3, del  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n.  177,  possono  esprimere  i  principi  di  cui  sono
portatrici, tra quelli indicati da dette norme. 
  3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da  quelle  di
comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e'
vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni  o  preferenze
di voto.