Art. 9 Valutazione della prova orale e dei titoli 1. Per la valutazione della prova orale e dei titoli, la Commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti. La prova orale non prevede un punteggio minimo. 2. La Commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della prova orale, della capacita' di comprensione e conversazione nella lingua straniera, un punteggio massimo di 3 punti quale quota parte dei 40 disponibili. 3. La Commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della prova orale, delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione o nelle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, un punteggio massimo di 3 punti quale quota parte dei 40 disponibili. 4. La Commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A.