Art. 9 
 
 
                 Autorizzazione alla sperimentazione 
                    di veicoli a guida automatica 
 
  1. La sperimentazione  su  strade  pubbliche  di  veicoli  a  guida
automatica e' autorizzata dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli  affari
generali e il personale - Direzione generale per la motorizzazione. 
  2.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  puo'  essere  chiesta,
singolarmente o in maniera congiunta,  dal  costruttore  del  veicolo
equipaggiato con le tecnologie di  guida  automatica,  nonche'  dagli
istituti universitari e dagli enti pubblici e privati di ricerca  che
conducono sperimentazioni su veicoli equipaggiati con  le  tecnologie
di automazione della guida. 
  3.  L'autorizzazione  puo'  essere   rilasciata   con   riferimento
unicamente a veicoli che siano gia' stati omologati,  nella  versione
priva delle tecnologie di  guida  automatica,  secondo  la  normativa
vigente.  Rimane  impregiudicata  la  facolta'   per   le   fabbriche
costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, loro  rappresentanti,
concessionari e commissionari, per i costruttori delle tecnologie  di
guida automatica, nonche' per gli istituti universitari  e  gli  enti
pubblici e  privati  di  ricerca  che  conducono  sperimentazioni  su
veicoli di effettuare prove di validazione  su  strada  di  un  nuovo
modello precedenti l'avvio della produzione in serie,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. 
  4. L'autorizzazione e' rilasciata  per  uno  o  piu'  veicoli,  con
riferimento  a  ciascuno  dei  quali  e'  indicato  il  proprietario,
appartenenti alla stessa classe e categoria ai sensi dell'art. 47 del
codice  della  strada,  dotati  di  tecnologie  di  guida  automatica
appartenenti ad una  famiglia  omogenea  con  prestazioni  funzionali
simili e in grado di garantire un identico livello  di  sicurezza  su
strada, eventualmente anche in  diverse  versioni.  A  seguito  della
autorizzazione, i veicoli  sono  iscritti  in  un  apposito  registro
tenuto  dal  soggetto  autorizzante  e  ricevono  in   dotazione   un
contrassegno speciale di autorizzazione alla sperimentazione, le  cui
caratteristiche sono stabilite nell'Allegato B, parte integrante  del
presente decreto, che deve essere esposto sia sul lato anteriore  sia
su quello posteriore del veicolo durante l'attivita' sperimentale. 
  5. I veicoli autorizzati alla  sperimentazione  circolano,  durante
l'attivita' sperimentale, con targa di prova rilasciata ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001. 
  6.   L'autorizzazione   si   riferisce   alla   esecuzione    delle
sperimentazioni su uno o piu' ambiti  stradali  e,  per  ciascuno  di
essi, per le specifiche infrastrutture stradali indicate dal soggetto
richiedente dopo avere ottenuto il nulla osta dall'ente  proprietario
della strada.